Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/12/2022, n. 37124

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/12/2022, n. 37124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37124
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21179-2019 proposto da: O S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TULLIO ASCARELLI

285, presso lo studio dell'avvocato L L C, rappresentato e dife so dall’avvocato F P procura in calce al ricorso;
-ricorrente -

contro

O B, O A;
-intimati- Ric. 2019 n. 21179 sez.

2 -ud. 1-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 733/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Dott. M C.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. O B conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, i germani A e S al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione dei defunti genitori, O A e M L. Nella contumacia di Orlandi A, si costituiva Orlandi S il quale, pur aderendo alla domanda proposta, in via riconvenzionale chiedeva accertarsi l’acquisto per usucapione di un terreno caduto in successione. Il Tribunale adito con la sentenza non definitiva n. 534 del 19/6/2008 accoglieva la domanda di usucapione e rimetteva la causa in istruttoria per la divisione degli altri beni. All’esito della CTU, il Tribunale con la sentenza definitiva n. 617 del 17 dicembre 2012 approvava il progetto di divisione redatto dal CTU, che prevedeva l ‘assegnazione di quote in natura con l’obbligo a carico di S di versare un conguaglio a favore dei germani al fine di perequare le differenze di valore delle quote. Quanto ai frutti, reputava che per gli immobili urbani vi era stato un godimento frazionato da parte di ognuno dei Ric. 2019 n. 21179 sez.

2 -ud. 1-12-2022 -3- fratelli che non aveva generato alcun obbligo di rendiconto, a differenza del terreno invece goduto in via esclusiva da S che era, quindi, tenuto a versare agli altri condividenti la quota parte dei frutti prodotti dal bene. La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza n. 733 del 29 aprile 2019, nella resistenza di O B, ha rigettato l’appello di Orlandi S. Quanto al primo motivo di appello che investiva la mancata inclusione nella divisione di alcuni beni caduti in successione e l’omessa considerazione della donazione di una somma di denaro effettuata in favore di Orlandi A, la sentenza osservava che lo stesso appellante nella comparsa di risposta in primo grado aveva chiesto lo scioglimento della comunione dei beni indicati dal fratello in citazione, senza indicare la presenza di altri beni immobili. Pertanto, la divisione non poteva estendersi ad alcuni beni che erano poi pervenuti nella successione della madre, a seguito di una pronuncia del Tribunale di Avezzano del 2010, trattandosi di beni che non erano compresi nella domanda originaria. Inoltre, la sentenza di appello evidenziava che anche il giudizio di scioglimento delle comunioni è assoggettato al regime delle preclusioni, non potendosi pervenire alla formazione delle quote sulla base della configurazione del Ric. 2019 n. 21179 sez.

2 -ud. 1-12-2022 -4- patrimonio non prospettata nei t ermini segnati per la fissazione del thema decidendum. Per quanto invece concerneva la somma da portare in collazione, la sentenza rilevava che l’affermazione della ricezione della somma era contenuta in uno scritto di Orlandi A, che non risultava veicolato nelle forme prescritte per lo svolgimento dell’attività processuale, sicché non se ne poteva tenere conto ai fini della decisione. In relazione al secondo motivo di gravame, che investiva la stima degli immobili, la Corte distrettuale rilevava che la stima dei terreni assegnati all’appellante era frutto di un supplemento di CTU che teneva conto dell’intervenuto mutamento di destinazione urbanistica, avendo qui n di adeguato il valore dei beni al reale valore di mercato, senza che lo stesso appellante avesse avanzato analoga richiesta quanto ai beni assegnati agli altri condividenti. Andava poi disatteso il terzo motivo di appello con il quale si contestava la decisione di derogare al criterio legale del sorteggio, e ciò in quanto, stante la riconosciuta possibilità per il giudice di derogare con valutazione discrezionale alla previsione di cui all’art. 729 c.c., tale deroga nel caso di specie era giustificata dall’esigenza di assicurare tendenzialmente che ognuno dei condividenti divenisse assegnatario propriod e i beni dei quali già godeva in via di fatto. Ric. 2019 n. 21179 sez.

2 -ud. 1-12-2022 -5- Infine, nessun fondamento aveva il mezzo di gravame in ordine alla determinazione dei frutti dovuti reciprocamente, atteso che, una volta verificato il godimento sostanzialmente paritetico dei fabbricati, tale da escludereche sussistesse un obbligo di corresponsione dei frutti da parte dei condividenti, residuava il godimento esclusivo di un terreno da parte del solo appellante che legittimava quindi la sua condanna al versamento della quota parte dei frutti goduti. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Orlandi S sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c, o, in subordine, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., quanto alla corretta valutazione della formazione del progetto di divisione. Si sostiene che dalle indagini peritali era emerso che i beni fossero comodamente divisibili e che, a tal fine, con il motivo di appello si era chiesto di addivenire alla formazione delle quote in maniera tale da elidere la necessità del versamento di un conguaglio in denaro. Si deduce che tale profilo era stato del tutto omesso dalla sentenza gravata, trascurandosi la possibilità di poter assegnare un bene al germano A, in maniera tale da escludere la differenza di valore delle quote, ovvero la Ric. 2019 n. 21179 sez.
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