Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2021, n. 47412
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: MI EN, nato Bari il 15/06/1965 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. Felice Petruzzella, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/06/2021 il Tribunale di Torino, sezione specializzata per il riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Alessandria - che in accoglimento dell'istanza dell'imputato aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposti a suo carico per il reato di appropriazione indebita - applicando per l'effetto allo GA la misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre.
2. Lo GA, a mezzo del proprio difensore, Avv. Petruzzella, ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. nullità dell'ordinanza impugnata per vizio di travisamento dei dati processuali e inutilizzabilità degli atti allegati alla nota a firma del Pubblico Ministero del 27/05/2021. La difesa ha osservato come fosse stato lo stesso GA, avvocato della persona offesa nel procedimento di separazione coniugale, ad avere personalmente prodotto una missiva dattiloscritta e sottoscritta, con allegato documento di identità, da AE IS;
il G.i.p., tenuto conto della documentazione allegata, aveva ravvisato un mutamento del quadro indiziario per l'evidente contrasto tra le dichiarazioni della AE e le dichiarazioni della persona offesa VA. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla AE;
per contrastare la dichiarazione della AE non poteva essere utilizzata l'annotazione della P.G. del 26/05/2021, né tanto meno il verbale di s.i.t. della persona offesa VA del 09/04/2021. L'attività del Pubblico Ministero risultava svolta in violazione sia dell'art. 430, che dell'art. 430-bis cod. proc. pen. atteso l'inserimento della VA nella lista testi.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nullità per omessa motivazione con specifico riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., mancando una considerazione in termini di attualità e concretezza, anche considerata l'intervenuta emissione di decreto di giudizio immediato e conseguente instaurazione della fase dibattimentale.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, mentre è fondato il secondo motivo.
2. Quanto al primo motivo di ricorso occorre considerare come lo stesso risulti articolato in forma alternativa e, dunque, in modo aspecifico, come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), vizio di travisamento dei dati processuali, nonché inutilizzabilità degli atti allegati alla nota a firma del Pubblico Ministero del 27/05/2021. Dalla lettura del ricorso emerge, inoltre, che non è stata allegata in copia, né è stata trascritta nel corpo del ricorso, la lettera manoscritta dalla AE e presentata al G.i.p. dallo GA al fine dì riscontrare la circostanza evidenziata nel motivo (che escluderebbe qualsiasi obbligo di procedere ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen). Né è stata richiamata in ricorso, mediante trascrizione specifica dei suoi contenuti, la