Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2019, n. 27587

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2019, n. 27587
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27587
Data del deposito : 29 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 27287-2016 proposto da: EMAR SAS DELLA DOTT. A B, in persona dell'accomandataria dott. A B, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, L C;
2019

- ricorrente -

492

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

11210661002;
- intimata - Nonché da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -

contro

EMAR SAS DELLA DOTT. A B, in persona dell'accomandataria dott. A B, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, L C;
- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

FATTI DI CAUSA

Con sentenza non definitiva 1994/11 del 19-10-2011 e definitiva 1473/13 del 26-4- 2013 il Tribunale di Lecce, decidendo su quattro cause riunite inerenti il rapporto di locazione intercorso tra la EMAR sas della dott.ssa Anta Bray (locatrice) ed il Ministero delle Finanze (conduttore) relativo ad un immobile sito in Lecce Piazza Partigiani e destinato a sede dell'Ufficio del Registro, condannò l'Amministrazione Finanziaria al pagamento della somma di euro 449.611,80 (oltre interessi legali) per canoni ed accessori pregressi maturati dal 16-12-1992 (pacifica data di scadenza del contratto di locazione) sino al 15-4-2004, supposta data del rilascio dell'immobile locato;
in particolare il Tribunale ritenne che, per la protratta occupazione dell'immobile dopo la scadenza del contratto di locazione (e quindi per il periodo successivo al 16-12-1992), dovesse competere al locatore il canone annuo non nella misura prevista in contratto (lire 120.000.000) ma in quella di lire 192.000.000;
misura ritenuta congrua dall'UTE di Lecce e dalla Direzione Generale delle Entrate (senza però la necessaria ratifica dell'Amministrazione) e presupposta, per il calcolo di dovuti canoni di locazione relativi allo stesso immobile ma concernenti altro periodo, da decreto ingiuntivo 2349/1998, divenuto irrevocabile per essere stata dichiarata inammissibile la proposta opposizione. Con sentenza depositata il 18 aprile 2016 la Corte d'Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in euro 362.533,82 la somma dovuta dall'appellante. In particolare la Corte: 1) ha preliminarmente ribadito che, come già affermato in primo grado nella sentenza non definitiva, l'Agenzia delle Entrate (comunque già parte del giudizio di primo grado per intervento volontario) era succeduta, ai sensi del d.lgs 300/1999, a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cpc al Ministero delle Finanze;
2) ha ritenuto coperta dal giudicato la questione concernente la misura del canone annuo, essendo stata detta misura già determinata in lire 192.000.000 dal menzionato d.i. 2349/1998, divenuto irrevocabile;
3) ha ritenuto che l'occupazione volontaria dell'immobile dopo la scadenza si fosse protratta sino al 30-9-2003 (e non sino al 15-4-2004, come deciso dal primo giudice), atteso che con sentenza 1691/1r, t, del 21-9-2011, emessa dal Tribunale di Lecce nei confronti di EMAR sas nonchè del , Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate (passata in cosa giudicata), era \ i stato statuito che era "incontestata la volontaria occupazione dell'immobile sino al 30- 9-2003";
4) ha quindi rideterminato, sulla scorta delle risultanze della CTU e considerando il rilascio avvenuto nel settembre 2003, la somma dovuta. Avverso detta sentenza la EMAR sas ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta contestuale ricorso incidentale, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la EMAR sas. Con ordinanza 28010 del 2018 questa S.C. ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza. La EMAR sas ha presentato memorie ex art. 378 cpc. Il P.G. ha chiesto l'inammissibilità (e, in subordine, il rigetto) del ricorso principale, ed il rigetto di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la EMAR sas, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc e 132 n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e ssg e 111 cpc con riferimento al d.lgs 300/1999, si duole che la Corte territoriale, nonostante fosse stata evidenziata l'anomalia di una decisione di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero delle Finanze e di un gravame proposto da una "generica" (anonima) Agenzia delle Entrate, si sia limitata ad evidenziare, con tautologica espressione, che vi era stata "la successione a titolo particolare nel diritto controverso". Con il secondo motivo la EMAR sas, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 345 e 645 cpc, si duole che la Corte territoriale abbia sollevato d'ufficio la questione del giudicato costituito dalla sentenza 1691/2011. Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione degli artt. 101, comma 2, cpc, 156 e 157 cpc, si duole che la Corte abbia deciso la menzionata questione del giudicato senza sottoporla al contradditorio delle parti;
contradditorio che nel caso concreto, avrebbe consentito alla parte ricorrente di evidenziare che la detta sentenza 1691/2011 del Tribunale di Lecce non era passata in giudicato, in quanto avverso la stessa era stata proposta impugnazione dalla stessa Amministrazione;
impugnazione ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Lecce (procedimento 854/2012). Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, 115 e 324 cpc, si duole che la Corte abbia deciso sulla base del detto giudicato, senza che la formazione dello stesso sia stato provato dall'Amministrazione appellante, su cui era posto il relativo onere. Con il quinto motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc e 132 n. 4 cpc- violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cc e 198 cpc, si duole che la Corte abbia ritenuto che l'accertamento contenuto nella sentenza 1691/2011 del Tribunale di Lecce (anche nell'ipotesi in cui la stessa fosse passata in giudicato) avesse determinato una preclusione riguardo all'azione ed alle domande dell'odierno giudizio;
il giudicato opponibile in altri giudizi si forma solo se vi è identità dì soggetti, petitum e causa petendi;
nel caso di specie nel giudizio conclusosi con la sentenza 1691/2011 la domanda era di condanna al pagamento di somma per risarcimento di danni causati dal deterioramento dell'immobile in questione nonché da illegittimità del recesso, sicchè il petitum e la causa petendi erano assolutamente diversi. Il primo motivo è infondato. Come già precisato da questa S.C., "a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stata operata la riforma del Ministero delle Finanze e dell'Amministrazione fiscale mediante la soppressione di un complesso di uffici ministeriali centrali e periferici e l'istituzione delle agenzie fiscali alle quali è stata affidata la gestione delle funzioni esercitate dai soppressi uffici, con conseguente trasferimento alle medesime dei relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, nei rapporti processuali pendenti fra il predetto Ministero e suoi organi periferici ed i loro contraddittori si è venuto a verificare un peculiare e generalizzato fenomeno di successione a titolo particolare, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., delle indicate agenzie fiscali ai suddetti uffici statuali, con la conseguenza che le stesse agenzie, le quali possono continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, sono legittimate a proporre - nei processi in cui il menzionato Ministero era originariamente individuato come legittimato passivo - impugnazione pur non essendo state parte nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza gravata" (Cass. 2608/2007;
conf. Cass. sez. unite 3116/2006);
ne consegue che nel caso di specie, ove peraltro l'Agenzia delle Entrate era già intervenuta volontariamente in primo grado in uno dei giudizi riuniti e la Emar sas aveva esteso nei suoi confronti la domanda di pagamento, correttamente la Corte territoriale ha confermato, richiamando la motivazione contenuta nelle pagg.
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