Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2017, n. 5284

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l’amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d’impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, la quale aveva omesso ogni valutazione degli atti del processo penale, rifiutando l’esame delle prove offerte dal datore di lavoro pubblico, ritenute non autonome rispetto ad esso, e perché, nella contestazione, il datore stesso aveva richiamato i capi d’imputazione dei reati).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/2017, n. 5284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5284
Data del deposito : 1 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

T IT IR D E T N E S E - L L L O B E - 1 MAR 2017 T N E S AULA 'B' E - 5284.17 E N O I Z A R T IS G E Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA E T X E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19324/2015 5284 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Ud. 20/12/2016 Dott. AMELIA TORRICE - PURel. Consigliere - Consigliere Dott. PAOLA GHINOY Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19324-2015 proposto da: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI C.F. 97099470581, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
- ricorrente 2016 contro 4545 [...], RI FA C. F. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FERRAZZA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 5219/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2015 R.G.N. 613/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito l'Avvocato DANIELA GIACOBBE;
udito 1'Avvocato ROBERTA PAGLIARELLA per delega verbale Avvocato CLAUDIO FERRAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. RG 19324 2015 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Roma, adito da TE CC, ai sensi dell'art. 1 c. 48 della L 92/2012, dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato il 23.4.2013 dal Ministero deNe Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla ricorrente, ne ordinò la reintegrazione nel posto di lavoro e condannò il Ministero a pagare alla lavoratrice l'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento a quello della effettiva reintegrazione ed al pagamento dei contributi previdenziali.

2. L'ordinanza fu confermata in sede di opposizione proposta dal Ministero, il cui reclamo è stato respinto dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza in data 18.6.2015. 3. La Corte territoriale, all'esito della ricostruzione dell'iter processuale, dei motivi di reclamo e delle difese della lavoratrice, e di una articolata panoramica sulle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art. 18 della L. n. 300 del 1970, e sugli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in tema di valutazione della gravità dei comportamenti del lavoratore e sugli oneri probatori gravanti sul datore di lavoro (pgg.

6-10 della sentenza impugnata), ha fondato il "decisum" sulla affermazione secondo cui "non è ammesso in sede di procedimento disciplinare il mero rinvio "per relationem" agli atti del procedimento penale ma occorre procedere alla formalizzazione di una autonoma fase istruttoria comprovando le contestazioni addebitate al lavoratore" ( pg. 10 della sentenza impugnata). Rilevato, poi, che la contestazione disciplinare effettuata con nota n. 200 del 2013 richiamava esclusivamente i capi di imputazione della misura cautelare adottata dal GIP del Tribunale di Roma e che nel provvedimento di irrogazione del licenziamento di disciplinare era stato fatto riferimento "agli addebiti espressamente contestati con nota n. 200 del 9 gennaio 2013 e alla luce di quanto emerge dagli accertamenti istruttori e dalle risultanze del contraddittorio", ha ritenuto che i fatti contestati in sede disciplinare non erano stati provati e che, pertanto, il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto l'insussistenza del fatto contestato poiché il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi