Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 6364

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Sentenza
13 ottobre 2022
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13 ottobre 2022

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In tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale). (Conf.: Sez. 1, n. 6363 del 2023).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 6364
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6364
Data del deposito : 13 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

06364 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: VINCENZO SIANI - Presidente - Sent. n. sez. 2851/2022 CC 13/10/2022 FRANCESCO CENTOFANTI R.G.N. 24479/2022 RAFFAELLO MAGI FRANCESCO ALIFFI EVA TOSCANI Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RA TE nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. MOIRAGHI Eleonora Nicla conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. QUATRANO Nicola si associa alle conclusioni del codifensore. E' presente per la pratica forense la dott.ssa FARESE Federica, Tess. Ordine Avvocati di ROMA n. P77269 ا ل ل ه RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata nel preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a RA BA ER, gravemente indiziato del tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, ai danni dei germani LE ed AN IN e dei connessi reati di detenzione e porto illegali della pistola utilizzata per realizzarlo. Nell'esaminare i motivi di gravame, il Tribunale è pervenuto alle conclusioni che seguono: - è pienamente utilizzabile la messaggistica "Sky Ecc" ed "Encrochat" (sebbene il provvedimento abbia precisato che tale ultima messaggistica non è confluita nella presente procedura, ma era depositata in formato cartaceo nella diversa e collegata procedura riguardante il coindagato OL) riconducibile a due distinti ID in uso all'indagato, acquisita in diverso procedimento penale presso l'autorità giudiziaria francese tramite ordine europeo d'indagine. Si tratta di dati non captati in concomitanza con il flusso di comunicazioni, attività quest'ultima che deve essere necessariamente preceduta da un provvedimento di autorizzazione preventiva secondo la disciplina in materia d'intercettazioni telefoniche o telematiche, ma di dati assimilabili ai documenti, perché fisicamente conservati nel server del gestore;
- l'acquisizione delle chat da parte della polizia francese è avvenuta con modalità conformi all'ordine di indagine europeo che aveva richiesto l'estrazione dei dati relativi a due specifici ID, strettamente inerenti alla vicenda omicidiaria. Vige peraltro in materia la presunzione di legittimità dell'attività svolta dall'autorità giudiziaria straniera;
la richiesta ha, infatti, a oggetto l'acquisizione degli esiti di attività d'indagine disposta dall'autorità francese nel corso di autonome investigazioni disciplinate dalla legislazione interna;
- l'individuazione del OL quale reale utilizzatore dell'ID "RJNL6Y", nel periodo dal 29 luglio 2020 al 9 marzo 2021, e dell'ID "JE1NBO", sino al 29 luglio 2021, in disparte dei dubbi espressi dalla difesa sulla base di ricostruzioni meramente ipotetiche, si evince dal contenuto della messaggistica utilizzata ai fini della decisione contenente ripetuti ed univoci riferimenti diretti alla persona dell'indagato, non solo attraverso l'invio di fotografie (si scorge l'immagine dell'indagato riflessa in uno specchio), ma anche di informazioni strettamente personali;
- segnatamente, dalla lettura coordinata del susseguirsi dei messaggi Sky Ecc ed Encrochat e delle ulteriori risultanze investigative emergono gravi indizi di 2 colpevolezza circa il ruolo di OL quale mandante del grave attentato e di ER quale esecutore materiale. individuato nelI giudici della cautela, oltre all'indicazione di un movente risentimento serbato per un pestaggio posto in essere, anni prima, dalle vittime ai danni di un parente di OL - ponevano in rilievo come, sin dal mese di agosto 2020, i movimenti e le abitudini di vita dei due fratelli fossero stati studiati meticolosamente da ER, che ne aveva dato quotidianamente conto a OL, dicendosi pronto a commettere l'azione omicidiaria, che sarebbe stata posta in essere utilizzando un'arma e a bordo di una moto. Erano inoltre valorizzate conversazioni attestanti le preoccupazioni per la difficoltà nell'esecuzione, anche a causa delle restrizioni per la pandemia e per i controlli di polizia, avendo il ricorrente rinvenuto delle microspie e conseguentemente manifestato, alla fine di febbraio 2021, la necessità di un'altra abitazione dove potersi nascondere e stare tranquillo. Particolare rilievo indiziario era poi attribuito alle immagini estrapolate dall'impianto di video sorveglianza presente presso l'ufficio postale posto nei pressi del bar, teatro dei fatti, che ritraggono il killer sul luogo dell'agguato; l'uomo si è ritenuto avere la stessa struttura fisica di ER, come ha dato atto il consulente del pubblico ministero a seguito di un accertamento tecnico antropometrico;
inoltre il killer, nell'occasione, indossava vestiti identici a quelli sequestrati presso l'abitazione di ER.

2. Ricorre ER, per mezzo del difensore di fiducia, sviluppando sette motivi.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in merito alla decisione del Tribunale, anziché del Presidente del Tribunale, relativamente all'insussistenza di ragioni d'incompatibilità del giudice estensore del provvedimento impugnato. La difesa premette di avere, con memoria depositata in sede di discussione del riesame, invitato il giudice relatore, dottoressa Annalisa IC, ad astenersi per gravi ragioni di opportunità, consistenti nell'avere costei redatto l'ordinanza, depositata il 17 marzo 2022, relativa alla posizione di IU OL, coimputato di ER nel medesimo reato. Il giudice, in occasione dello scrutinio demandato, anticipava la disamina della gravità indiziaria anche nei confronti dell'odierno ricorrente. Precisa ancora la difesa che l'invito ad astenersi era diretto al singolo giudice e non già al collegio, sicché la dottoressa IC ben poteva non accogliere l'invito e, tuttavia, avrebbe dovuto rimettere la decisione al Presidente del Tribunale. La decisione era, invece, adottata dal Tribunale del riesame che, per tale via, si è indebitamente pronunciato su un tema (quello della insussistenza dei motivi di 3 incompatibilità e di opportunità su cui si fondava l'invito ad astenersi) riservato all'esclusiva competenza di altro organo. A tale último proposito la difesa insiste nell'esistenza di gravi ragioni di convenienza che avrebbero dovuto indurre il giudice ad astenersi, alla luce delle reiterate affermazioni di merito sulla sussistenza di un grave quadro indiziario anche nei confronti di ER. Tema, invece, liquidato dal collegio attraverso il richiamo, peraltro contraddittorio, al principio del giudice naturale tabellarmente indicato.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. in punto di omessa dichiarazione di nullità dell'ordinanza genetica per mancanza di autonomia rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero. La difesa lamenta l'apparenza della motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha superato la specifica deduzione difensiva in ordine alla tecnica redazionale utilizzata dal Giudice per le indagini preliminari, ovverosia quella della incorporazione della richiesta del pubblico ministero, affidando la dimostrazione di un'autonoma valutazione da parte del giudice al fatto che lo stesso ha arricchito la richiesta. Sennonché giusta la tesi difensiva detto "arricchimento" si è tradotto in formule stereotipate e di stile che non hanno dato in alcun modo contezza di una elaborazione critica degli elementi sottoposti al vaglio del giudice per le indagini preliminari e, piuttosto, consistono in semplici manifestazioni di giudizio sulla personalità del ricorrente ovvero in riaffermazioni della correttezza della ricostruzione operata dall'accusa, senza mai dare conto delle ragioni che giustificano tale conclusione.

2.3. Con il terzo motivo prospetta violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen. con riferimento all'utilizzazione, ai fini della gravità indiziaria, di intercettazioni autorizzate con decreti del tutto privi dell'indicazione del titolo di reato, delle persone nei cui confronti sono dirette le indagini, infine della motivazione, siccome oscurata da omissis. Osserva la difesa che l'oscuramento delle motivazioni a sostegno dei decreti autorizzativi incide sull'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni poiché rende i provvedimenti, di fatto, nulli per assenza di motivazione, a causa dell'impossibilità di una verifica della legittimità delle operazioni. La censura è superata dal Tribunale per il riesame sulla scorta di arresti della Corte di legittimità non pertinenti, imponendo un'inesistente onere di richiesta di de-segretazione dei decreti sulla difesa, dimenticando che l'interesse alla verifica della legittimità delle intercettazioni non è interesse esclusivo della difesa, ma anche soprattutto interesse dello stesso giudice della cautela.

2.4. Con quarto motivo lamenta violazione degli art. 191 e 271 cod. proc. pen e vizio della motivazione con riferimento all'acquisizione, mediante ordine 4 ま europeo d'indagine richiesto alle autorità francesi, dei messaggi asseritamente scambiati dall'indagato sulla piattaforma di comunicazione Sky Ecc ed Encrochat. Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 234-bis cod. proc. pen., che consente l'apprensione del dato direttamente presso il fornitore del servizio anziché direttamente dal telefono in cui i messaggi sono transitati ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. Avrebbe, invece, dovuto applicare i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità stila natura giuridica ed il regime di acquisizione per la utilizzabilità nel processo penale dei messaggi scambiati con la tecnologia di criptazione Blackberry, con invio del messaggio criptato in Canada e, dopo la decriptazione, al telefono dell'altro utente. La tecnologia utilizzata da Encrochat è identica a quella Blackberry con l'unica

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