Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2024, n. 26647
Sentenza
30 maggio 2024
Sentenza
30 maggio 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga devono essere valutati dal giudice avendo riguardo alla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunque secondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vita dell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dal territorio nazionale. (Fattispecie in cui il pericolo di fuga è stato desunto dalle modalità con cui l'estradando si era spostato clandestinamente da un continente all'altro, in condizioni estremamente disagevoli ed esponendosi a rischi elevatissimi per la sua incolumità).
Sul provvedimento
Testo completo
26647-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 847 Pierluigi Di Stefano -Presidente - Sent. n. sez. Ersilia Calvanese - Relatore - CC - 30/05/2024 Antonio Costantini R.G.N. 13423/2024 Benedetto AT DD ER Tondin ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OU ND, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 21/03/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo rigettava la istanza di ND OU volta ad ottenere, ex art. 718 cod. proc. pen., la revoca o la sostituzione della misura cautelare in atto. Il OU si trovava in stato di custodia cautelare in carcere come da provvedimento del 2 febbraio 2024 in vista della sua estradizione richiesta dal Pakistan per procedere nei suoi confronti per il reato di furto. Secondo la Corte territoriale, mentre alcune questioni poste dall'istante (il pericolo di discriminazione per motivi religiosi) erano estranee al controllo de libertate e riservate alla fase di delibazione della domanda estradizionale, rimaneva ancora sussistente il pericolo di fuga e l'inidoneità della richiesta misura domiciliare, in ragione delle modalità con cui l'estradando aveva affrontato clandestinamente il viaggio nel Mediterraneo.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge con riferimento all'inadeguatezza della misura domiciliare anche con il presidio di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., sotto il profilo dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga. Va censurata la motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello, anziché basarsi su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera