Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 08394
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S I nato a Roma il 09/09/1968 avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, che si è riportato alla relazione scritta in atti, con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;sentiti i difensori, Avv. SALVATORE SCIULLO e Avv. FEDERICO SCIULLO, entrambi del foro di Roma, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 02/02/2022 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia emessa il 12/07/2016, ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato appellante I S in ordine alla rapina aggravata di cui al capo A) delle imputazioni, rideterminando la pena a seguito della dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di sequestro di persona, contestato sub C). 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il S, tramite i difensori di fiducia, sulla base di cinque motivi. 2.1.. Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge ed il . vizio di motivazione con riguardo ai capi e ai punti della sentenza relativi alla penale responsabilità su base indiziaria, insufficiente in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., nonché la violazione e l'errata applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 24 e 11 della Costituzione, 125 comma 2, 292 e 605 cod. proc. pen. e 628 cod. pen., con contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento della partecipazione ai fatti in esame. Ad avviso del ricorrente, i tre indizi valorizzati dai giudici di merito per accertare il ruolo di "palo" nell'episodio delittuoso del 12 giugno 2008 sarebbero inidonei a giustificare il giudizio di responsabilità concorsuale per la rapina in oggetto, commessa in danno di Ettore P, nell'abitazione di costui in Ladispoli;non si era tenuto conto che le risultanze dell'aggancio dell'intestata utenza telefonica avevano evidenziato una distanza di oltre centro metri dalla casa della vittima, che la vettura ripresa dalla telecamera il giorno della rapina era stata sequestrata dopo tre mesi, che l'immagine dell'individuo ripreso dal sistema di videosorveglianza era compatibile con vari soggetti, come evidenziato dal consulente tecnico della difesa. La corte territoriale non aveva tenuto conto a riguardo degli specifici motivi di appello circa la fragilità del quadro indiziario (il giorno prima del delitto nessuno aveva individuato il S come uno dei soggetti intenti alla perlustrazione dei luoghi;non era possibile stabilire con certezza che l'uomo, travisato dal berretto, ripreso il 12 giugno 2008 mentre passeggiava a piedi vicino la vettura Twingo, fosse il ricorrente, specie in considerazione dell'erronea iniziale attribuzione dell'identità di costui a Gianluca S, poi risultato estraneo ai fatti, e delle contrastanti risultanze dei Carabinieri RIS e della Polizia Scientifica). 2.2. Con il secondo motivo, la violazione delle stesse norme di legge e il vizio della motivazione sono riferiti al mancato accertamento del ruolo avuto nella rapina, in quanto, pur ipotizzandosi la presenza in loco, non era risultato che il Sivestri fosse salito a bordo della vettura ripresa dalle telecamere o avesse in qualche modo comunicato con i complici, attivandosi per agevolarli. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione del diritto di difesa per la divergenza tra contestazione e condanna, posto che il ruolo di palo accertato con la sentenza di primo grado non trovava corrispondenza nel capo di imputazione, con conseguente diversità della condotta. 2.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 110, 114 e 116 cod. pen. e per vizio di motivazione in relazione all'accertamento del contributo causale in una delle fasi dell'azione delittuosa, con ingiustificata esclusione del concorso anomalo nel reato, senza valutare altresì l'eventuale apporto, non determinante e marginale, alla realizzazione della rapina.g.s. Con il quinto motivo, infine, si sostiene l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e con motivazione inconsistente. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
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