Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/05/2023, n. 12215

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/05/2023, n. 12215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12215
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di giurisdizione 22112-2022 proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE, con ordinanza n. 313/2022 depositata il 28/09/2022 nella causa tra: PALMIERI MARIO;
-ricorrente non costituito in questa fase -

contro

Ric. 2022 n. 22112 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 2 - REGIONE MOLISE, PROVINCIA DI CAMPOBASSO, CENTRO PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO, AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO, SIMEONE HILARY;
-resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere M M L;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale conclude affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

M P, iscritto nelle liste degli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 co.2 l.n. 68/1999 presso la Provincia di Campobasso, in qualità di orfano di deceduto per causa di lavoro, aveva proposto ricorso dinanzi al tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, avverso la graduatoria definitiva del Centro per l’impiego, per l’accertamento del suo diritto alla precedenza nella graduatoria in questione con collocamento al primo posto della stessa. Specificava trattarsi di procedura relativa alla c.d.”chiamata sui presenti” riservata ai soggetti inseriti nell’elenco anagrafico dei Centri per l’impiego della Provincia di Campobasso, appartenenti alle categorie protette di cui al predetto articolo 18, diretta ad individuare una unità da assumere a tempo indeterminato presso la Direzione territoriale del lavoro Molise-sede di Campobasso, profilo professionale di “operatore amministrativo gestionale”. Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 201/2017 declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ritenendo che la controversia in esame attenesse alla “corretta e legittima elaborazione della graduatoria per l’assunzione” e, in quanto tale, Ric. 2022 n. 22112 sez. SU -ud. 07-03-2023 - 3 - riservata alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63 co.4 d.lgs n. 165/2001. Successivamente adito, il T.A.R. Molise con ordinanza del 13 luglio - 21 settembre 2022, ritenendo la controversia estranea all’ambito della propria giurisdizione, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la soluzione del conflitto. Il giudice amministrativo valutava che l’Amministrazione in questione, aveva pubblicato l’Avviso per la raccolta delle adesioni dei soggetti muniti dei requisiti richiesti ai sensi dell’art. 18 l.n. 68/99 ed aveva conseguentemente stilato la graduatoria senza alcun confronto comparativo discrezionale per la scelta del candidato migliore, sicchè ogni eventuale vizio di collocazione in graduatoria incideva sulle singole posizioni giuridiche di diritto soggettivo al posto di lavoro, come sancito e tutelato dalla specifica legislazione in materia di categorie protette. Riaspetto a tale contesto, infatti, il Palmieri aveva rivendicato gli stessi benefici di precedenza riconosciuti ai superstiti di vittima del lavoro (art. 3 co.123, l.n.244/2007) o di vittima del dovere e di terrorismo (art.1 l.n. 302/1990). La procura Generale concludeva per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario.
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