Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2021, n. 45074

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2021, n. 45074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45074
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da D B A, nato ad Andria 1'8 aprile 1974 C U, nato ad Andria il 21 luglio 1988 avverso la sentenza n. 772/2020, emessa il 21 febbraio 2020 dalla Corte d'appello di Bari Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nell'udienza del 20 ottobre 2021 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di M G F, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di C U e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al capo 3) dell'imputazione, ascritto al Di Bari, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con eliminazione della relativa pena, rigettando nel resto il ricorso proposto nell'interesse di Di B A R I F Con sentenza, emessa il 21 febbraio 2020, la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a D B A e C U e ha confermato nel resto la decisione impugnata, con cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili della ricettazione di un'autovettura, provento di furto, e Di Bari anche del reato di cui all'art. 75 d.lgs n. 159/2011 (capo 3). Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di D B A ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della recidiva, non essendosi tenuto conto che la prima condanna era risalente nel tempo;
le condanne ex art. 444 c.p.p. non potevano essere considerate, perché estinte ex art. 445, secondo comma, c.p.p. e il ricorrente non era mai stato dichiarato recidivo. Peraltro, non sarebbero state indicate le ragioni della maggiore pericolosità dell'imputato, dimostrata dal reato in esame;
2) erronea applicazione della legge penale, avendo il Collegio d'appello applicato un aumento per la recidiva superiore a quello inflitto in primo grado (2/3 anziché 1/3);
3) vizi della motivazione, risultando omessa una compiuta verifica della sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti penali dell'imputato e il reato in disamina;
4) vizi della motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate senza considerare gli elementi positivi addotti dalla difesa. Nell'interesse di C U - con un primo ricorso - sono stati dedotti i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione, per non essere stata adeguatamente giustificata la pena base di tre anni di reclusione ed euro 600,00 di multa;
2) vizi della motivazione, per essere stata negate le attenuanti generiche con argomentazioni prive di rigore logico e per essere i precedenti penali stati valorizzati due volte: una volta per negare le attenuanti generiche e un'altra volta per ritenere sussistente la recidiva. Con un altro ricorso - nell'interesse sempre di C U - sono stati dedotti vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla condotta pregressa dell'imputato, senza considerare la condotta processuale del medesimo imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili.

1.1 Il primo e il terzo motivo del ricorso, proposto da D B A, che possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'applicazione della recidiva, sono privi di specificità e manifestamente infondati.7,/ Deve in primo luogo osservarsi che dalla stessa sequenza delle condanne di cui al certificato penale può desumersi che la condanna sub 1) insieme con quella sub 4) integra la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale. Deve poi rilevarsi, in linea con l'orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 15591 del 24/3/2021, Rv. 281229) che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva, contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato;
né è necessario che in relazione ad altri procedimenti, definiti con sentenza irrevocabile, sussistano astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. Valutazione, quest'ultima, che la Corte territoriale ha compiuto avendo evidenziato che l'imputato aveva commesso il reato "in costanza di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, vale a dire una misura di prevenzione personale che per definizione proprio la sua pericolosità doveva fronteggiare".
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