Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2015, n. 23540
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Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli dell'Ordine degli avvocati, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché la regolamentazione di quest'ultimo non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di rito penale. Ne consegue che il rinvio ad esso, contenuto nell'art. 51 del r.d. n. 37 del 1934, opera limitatamente alle norme sulla deliberazione collegiale, senza estendersi alla pubblicazione, mediante necessaria lettura del dispositivo in udienza, della decisione, in quanto le adunanze del Consiglio non sono pubbliche e le relative statuizioni sono pubblicate tramite deposito negli uffici di segreteria, a cui fa seguito, anche ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, la relativa notifica all'interessato.
Sul provvedimento
Testo completo
23540 15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Disciplinare IN NOME DEL POPOLO ITALIANO avvocati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 8501/2015 SEZIONI UNITE CIVILI Cron.23540 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. Ud. 22/09/2015 Dott. MARIO FINOCCHIARO Presidente Sezione PU Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO CI. Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere - - - Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO Rel. Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Dott. PASQUALE D'ASCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8501-2015 proposto da: ASCENZO, elettivamente DE EL RN RT 2015 domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268, presso lo 376 studio dell'avvocato GIANLUCA CAPOROSSI, rappresentato e difeso dall'avvocato AMLETO IAFRATE, per delega in calce al ricorso;
ricorrente оя
contro
DEGLI AVVOCATI DI VELLETRI, CONSIGLIO DELL'ORDINE CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati avverso la sentenza n. 160/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
udito l'Avvocato Amleto IAFRATE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. а SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decisione del 13.03.2013, al dott. Fernando Umberto NZ De AN, iscritto nel registro dei praticanti del C.O.A. di LL, è stata comminata dal suddetto Consiglio la sanzione della radiazione per avere egli trattenuto la somma di € 75.000,00 consegnatagli da un cliente per la partecipazione ad un incanto, senza fornire rendiconto e senza restituire la suddetta somma neppure a seguito di condanna in sede civile. Con decisione in data 27.03/24.11.2014 il C.N.F. ha confermato la sanzione, respingendo il ricorso del De AN, segnatamente evidenziando, per quanto qui rileva: a) l'irrilevanza delle violazioni formali denunciate dal ricorrente in ordine alla redazione del verbale della seduta tenutasi il 20.02.2013, avuto riguardo, da un lato, alla natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento e, dall'altro, all'efficacia di pubblica fede dell'atto in questione;
b) l'implicito rilievo, nella decisione del C.O.A. dell'ininfluenza dei mezzi istruttori dedotti dal ricorrente e, comunque, la propria condivisione del procedimento logico che aveva condotto detto Consiglio all'affermazione della piena responsabilità disciplinare dell'iscritto;
c) l'infondatezza della censura in ordine alla mancata coincidenza temporale tra il fatto addebitato e l'iscrizione nel registro dei praticanti, atteso che la condotta disciplinarmente rilevante, consistita nella mancata restituzione della somma condotta pacifica in ordine alla quale il ricorrente non aveva - addotto alcuna giustificazione si era protratta ben oltre l'iscrizione del De AN nel Registro dei praticanti e considerato, altresì, che il mancato adempimento dell'ordine di pagamento della somma portato dalla sentenza civile, integrava certamente un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi derivanti alla reputazione professionale dell'iscritto e la conseguente compromissione dell'immagine stessa della classe forense. Avverso detta decisione il dott. De AN propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. Il C.O.A. di LL non ha svolto alcuna attività in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Dal momento che il ricorso risulta notificato, oltre che al C.O.A. di LL e al P.G. presso questa Corte, anche al C.N.F., va ribadito che nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari-in quanto unici 3 дар a proporre impugnazione e a contrastareportatori dell'interesse l'impugnazione proposta sono unicamente il soggetto destinatario del - provvedimento impugnato, il Consiglio dell'Ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l'organo che ha emesso la decisione impugnata (cfr. ex plurimis: Cass. S.U. 24 gennaio 2013 n. 1716, Cass. S.U. 16 luglio 2008 n. 19513, Cass. S.U. 5 luglio 2006 n. 15289).
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge: art.49, 50 e 51 del R.D. n. 37 del 1934;
artt. 57 e 58 R.D. n. 37 del 1934, artt. 40 e 42 e segg. R.D.L. n. 1578 del 1933;
art. 495 cod. proc. pen., art. 183 cod. proc. civ. e di ogni ulteriore norma anche di procedura che regola il diritto di difesa, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. eccesso di potere. Al riguardo il ricorrente deduce che, innanzi al C.N.F., aveva lamentato che il verbale della seduta tenutasi innanzi al Consiglio dell'Ordine territoriale in data 20.02.2013, acquisito su regolare richiesta di esso istante, non recava l'orario di inizio, non era sottoscritto, né conteneva alcuna indicazione della riserva o del rinvio della decisione o della lettura del