Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 27/04/2018, n. 18455

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., ordinanza 27/04/2018, n. 18455
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18455
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLAM HICHAM nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 11/10/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO P;
• N. 2975/18 R.G. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. A H ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epi- grafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. Il ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro a far tempo dal 3/8/2017, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra !a richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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