Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2023, n. 04804
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Testo completo
a seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: IL DA SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio, per prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 settembre 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato LA LE ES per il reato di furto in abitazione.
2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Sostiene che la pronuncia di condanna si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa (RO SA IN DA) contenute nella denuncia acquisita, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per sopravvenuta e imprevedibile irreperibilità della donna. Sostiene il ricorrente che le ricerche effettuate in dibattimento per tentare di reperire la persona offesa non sarebbero state accurate e inoltre i giudici di merito non avrebbero valutato la possibilità che la donna si fosse sottratta volontariamente alla sottoposizione all'escussione dibattimentale nel contraddittorio tra le parti. In ogni caso, in mancanza di altri elementi, a parere del ricorrente, il solo contenuto della denuncia della persona offesa non sarebbe stato sufficiente a fondare una pronuncia di condanna.
2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Sostiene che, nel caso in esame, non potrebbe ritenersi integrato il reato di furto in abitazione, bensì quello di furto semplice (semmai in concorso con i reati previsti dagli artt. 610 e 612 cod. pen.), atteso che l'imputato sarebbe entrato nell'abitazione della persona offesa col consenso di quest'ultima, come si desumerebbe dalla denuncia. Mancherebbe il nesso