Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2021, n. 22373

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2021, n. 22373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22373
Data del deposito : 5 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 18999-2017 proposto da: P D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE'

CAVALIERI

11, presso lo studio dell'avvocato P Z, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente principale - 2021 contro 477 CURATELA DEL FALLIMENTO WATCH SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO DE F, D G;

- controricorrente -

WATCH SERVICE S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, WATCH SERVICE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell'avvocato F G, rappresentate e difese dagli avvocati ANTONIO DE F, D G;
- con troricorrenti - ricorrente incidentale -

contro

P D;
- ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2903/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 27/01/2017 R.G.N. 890/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. A P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato P Z;
udito l'Avvocato F G per delega verbale Avvocato D G. RG 18999/2017

FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2017, la Corte d'appello di Bari condannava Watch Service s.r.l. in liquidazione in concordato preventivo al pagamento, in favore di D P, della somma di C 300.000,00 a titolo di fee d'ingresso, oltre accessori e rigettava la domanda del secondo di condanna della prima al pagamento di C 21.597,63 per indennità di ferie non godute: così riformando, in accoglimento dell'appello principale di Pepe e incidentale della società, la sentenza di primo grado, di condanna di questa (opponente avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal suo direttore generale, per il periodo dal 1 dicembre 2007 - 28 maggio 2010, data di dimissioni) al pagamento della somma di C 21.597,63 per ferie non godute (previa revoca del decreto opposto, recante anche ingiunzione alla corresponsione del compenso di amministratore delegato e di fee di ingresso), nonché di reiezione della domanda (proposta con giudizio ordinario riunito a quello di opposizione a decreto ingiuntivo) di condanna della società al pagamento della somma di C 3.200.000,00 per indennità sostitutiva di mancato preavviso, cui invece condannava il lavoratore dimissionario, in accoglimento della domanda riconvenzionale di Watch Service s.r.l. per mancanza di giusta causa, in misura di C 108.846,15. 2. Quanto al compenso (aggiuntivo) di amministratore delegato, remunerante un rapporto di immedesimazione organica nella società e non di lavoro, la Corte territoriale ribadiva la competenza del giudice ordinario nella cognizione specializzata in materia di impresa e non del lavoro adito (pure in via monitoria, che aveva limitato la propria cognizione alla sola revoca del decreto ingiuntivo, neppure potendo convertire il rito in ordinario).

3. Essa parimenti escludeva che l'inadempimento datoriale di mancata corresponsione del fee d'ingresso integrasse giusta causa di recesso del dirigente: avendone questo richiesto il pagamento, a fronte della maturazione dal novembre 2007, soltanto il 13 maggio 2010 (nell'immediata prossimità delle dimissioni rassegnate il 28 maggio 2010), rendendo evidente come la circostanza non rendesse improseguibile il rapporto tra le parti. La Corte d'appello ne riteneva invece, contrariamente al Tribunale, la competenza del giudice adito e, RG 18999/2017 anche interpretando il contratto tra le parti, lo qualificava elemento retributivo (una tantum) collegato al rapporto di lavoro e non a quello di amministrazione: così liquidandolo nella misura stabilita tra le stesse.

4. La Corte capitolina negava poi la compensabilità, sia pure impropria, delle reciproche partite creditorie e debitorie (fee d'ingresso del dirigente, indennità sostitutiva di mancato preavviso della società), non già per la mancanza di autonomia (radicandosi entrambe nel rapporto di lavoro), ma per la diversa esigibilità.
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