Cass. civ., sez. VI, ordinanza 08/02/2019, n. 03852
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18372-2017 proposto da: C C DI RISARMIO DI LORETO SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M B;- ricorrente -contro FALLIMENTO VALPOTENZA SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23, presso lo studio dell'avvocato F V P, rappresentato e difeso dall'avvocato GI-.:,R P;- controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di MACERATA, depositato il 03/07/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. L N. RILEVATO IN FATTO - che viene proposto ricorso, sulla base di un motivo, per la cassazione del decreto del Tribunale di Macerata del 3 luglio 2017, il quale ha respinto l'opposizione ex art. 98 1. fall. avverso il rigetto della domanda di collocazione privilegiata nello stato passivo del Fallimento Valpotenza s.r.l. del credito di €, 252.696,25, vantato dalla Cassa di Risparmio di Loreto s.p.a.;- che, invero, detto credito è stato ammesso per €: 244.848,97, in via chirografaria, ritenuta fondata l'eccezione revocatoria proposta dalla procedura ex artt. 66 e 95 1. fall.;- che si difende con controricorso la procedura;- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis C.p.C.;RITENUTO IN DIRITID - che l'unico motivo denunzia l'omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., quali: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi, in quanto non esisteva nessuna criticità in capo alla società debitrice, sulla base dei dati risultanti dal bilancio, attesa la regolarità dei rapporti con le altre banche, l'assenza di significative anomalie presso la Centrale dei rischi, le poche banche creditrici;b) la preesistenza delle ragioni creditorie della banca, rispetto alla concessione del nuovo mutuo ipotecario;e) il preteso mutamento inpeius del patrimonio della società, posto che esso non sussiste;- che il motivo è inammissibile;Ric. 2017 n. 18372 sez. M1 - ud. 15-01-2019 -2- - che, invero, il tribunale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che l'eccezione revocatoria sia fondata, sussistendone tutti i presupposti, dato che: 1) la banca ha ammesso di avere utilizzato il nuovo mutuo fondiario per estinguere il pregresso debito non garantito da essa vantato preso la società, e ciò emerge dai documenti in atti;2) 1' eventus damni consiste nella costituzione della garanzia ipotecaria, prima inesistente, con riguardo al pregresso debito, mentre la somma non è di fatto mai uscita dalla disponibilità della banca, ma è stata utilizzata per effettuare un pagamento indiretto, finalizzato ad abbattere l'esposizione debitoria derivante dal passivo del conto corrente;3) la banca era consapevole degli effetti pregiudizievoli dell'atto per gli altri creditori della società, di cui conosceva la situazione finanziaria e debitoria;- che, dunque, il giudice del merito ha ritenuto legittima l'esclusione — operata dal giudice delegato — del privilegio ipotecario con riguardo al credito vantato dalla banca ed afferente il mutuo fondiario dalla medesima concluso con la società, argomentando nel senso che sussistono gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria ordinaria, ai sensi degli artt. 66 1. fall. e 2901 c.c., essendo stato posto in essere un procedimento indiretto mirante a costituire la garanzia reale in favore di un debito pregresso (cd. revoca in via breve o revocatoria incidentale);- che tale principio, già in precedenza affermatosi, ha trovato riconoscimento nell'art. 95, primo comma, 1. fall., il quale ha qualificato come eccezione la titolarità di tale potere in capo al curatore: cosicché la pronuncia giudiziale non dichiara l'inefficacia, né dispone restituzioni, ma si limita ad escludere il credito o la prelazione, in ragione della revocabilità del titolo della pretesa;Ric. 2017 n. 18372 sez. M1 - ud. 15-01-2019 -3- - che a tale conclusione il decreto impugnato è giunto dopo avere esaminato tutti gli elementi e le circostanze di fatto offerti, onde non sussiste il vizio denunziato;- che il cenno (contenuto a p. 31 del ricorso) alla mancata esclusione della somma di € 7.847,28 a titolo di interessi non può essere considerato un autonomo motivo, non enunciando nessuno specifico vizio della decisione ad esso riservato;- che le spese seguono la soccombenza;
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