Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2024, n. 45840

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24 ottobre 2024
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24 ottobre 2024

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Non va disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero nel caso in cui sia contestato per la prima volta in dibattimento un reato concorrente per il quale è prevista l'udienza preliminare se, in relazione al reato originariamente contestato, questa si sia regolarmente svolta, in quanto la disposizione di cui all'art. 521-bis, comma 1, cod. proc. pen., costituendo deroga al principio di non regressione del procedimento, ha carattere eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione. (Conf. Sez. 1, n. 25258 del 2004, Rv. 228137-01)

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico la formazione, da parte del professionista delegato alle vendite in una procedura esecutiva, di un falso decreto del giudice dell'esecuzione che autorizzi il prelievo di danaro dal libretto bancario intestato alla procedura, realizzato utilizzando a modello un provvedimento autentico, in quanto atto idoneo a creare un'apparenza ingannevole per le sue caratteristiche intrinseche e le condizioni di contesto.

Integra il reato di peculato la condotta del professionista delegato dal giudice a curare le operazioni di vendita nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare, che si appropri delle somme versate dagli aggiudicatari su libretto di deposito intestato alla procedura, del quale aveva la fattuale disponibilità in ragione dell'ufficio ricoperto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2024, n. 45840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45840
Data del deposito : 24 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

45840-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Presidente N. sent. sez.1324 Gaetano De Amicis EL Costanzo PU 24/10/2024 Anna Criscuolo Relatore N. R.G.23686/2024 Debora Tripiccione Mariella Ianniciello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De FR NZ EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NZ EN De FR ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale di Castrovillari, che, all'esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati di peculato e numerosi falsi materiali in atto pubblico per essersi appropriato, in qualità di custode nominato nella procedura di espropriazione immobiliare, promossa dal Banco di Napoli nei confronti del debitore AS EL, nelle more deceduto, della somma di 162.957,41 euro, 1 h versando agli eredi del debitore solo la somma di 113.608,57 euro, anziché quella loro spettante di 276.565,98, residuata dalla vendita del bene immobile, dopo la distribuzione del ricavato ai creditori: appropriazione realizzata mediante la formazione di false autorizzazioni rilasciate dal Giudice dell'esecuzione. Ne chiede l'annullamento per dieci motivi di seguito sinteticamente illustrati.

1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 16 cod. proc. pen. e dell'art. 81 cod. pen., 25 e 11 Cost. e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della continuazione. Eccepisce la violazione delle norme che regolano la competenza per connessione, essendo pendente nella stessa fase a carico dell'imputato un altro processo per 6 episodi di peculato commessi in qualità di Presidente dell'Ordine dei Commercialisti in Castrovillari dal 2010 al 2015, mentre il procedimento in oggetto riguarda l'episodio commesso in Castrovillari il 30 ottobre 2013, sicché, trattandosi di condotte omogenee, commesse nello stesso arco temporale ed essendo quello in oggetto il reato più grave, quest'ultimo determina la competenza per connessione, altrimenti individuata secondo le ipotesi gradate previste dall'art.16 codice di rito. La questione, rigettata dal primo giudice, è stata riproposta al giudice di appello, che ha erroneamente fatto riferimento alla riunione o separazione dei procedimenti, senza affrontare il tema della competenza per connessione e della continuazione.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 lett. a) codice di rito anche in relazione agli artt. 25 Cost. e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in tema di precostituzione del giudice con riferimento alla composizione del collegio di primo grado, per essere stato il procedimento definito da un collegio diverso da quello iniziale e integrato da un giudice onorario. L'eccezione è stata respinta in entrambi i gradi di giudizio, ma non è spiegato per quali ragioni fosse stato adottato il provvedimento di sostituzione del giudice professionale con il giudice onorario, specie considerando che il primo collegio aveva svolto attività istruttoria non rinnovata innanzi al nuovo.

1.3. Violazione dell'art. 192 codice di rito e plurimi vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di peculato. La sentenza di appello si limita a riprodurre la decisione di primo grado senza rispondere alle censure difensive e fonda l'affermazione di responsabilità sui documenti acquisiti, sulle dichiarazioni degli eredi AS e del loro avvocato, ma nel corso del dibattimento solo AS SA è stato sentito e ha reso dichiarazioni de relato, sicché non è dato comprendere da quale fonte la Corte territoriale abbia tratto le date e le circostanze indicate in motivazione,né come possa desumersi dalla mancata risposta alla richiesta di restituzione delle 2 h somme dovute la sussistenza del reato di peculato. La Corte di appello non affronta né risolve le numerose censure difensive, riprodotte nel ricorso, riguardanti la credibilità delle persone offese, la circostanza che il legale delle parti offese non avesse mai chiesto il controllo del giudice dell'esecuzione sulle presunte inerzie del delegato, il riferimento ad atti di indagine sui quali non hanno deposto gli operanti, l'estraneità ai fatti del De FR, ricavabile dalla testimonianza del direttore di banca e dalla impossibilità di prelievi precedenti all'autorizzazione del Giudice dell'esecuzione in data 21 febbraio e 19 aprile 2013. 1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e vizi della motivazione relativamente alla mancata qualificazione giuridica del reato di peculato in truffa aggravata, con conseguente dichiarazione della prescrizione. Si sostiene che il ricorrente non aveva il possesso e la disponibilità delle somme, delle quali si sarebbe appropriato se non in forza dei falsi decreti autorizzativi, indispensabili per le progressive appropriazioni, altrimenti risultando i falsi del tutto inutili, e la contestazione dell'aggravante del nesso teleologico dimostra che, senza il falso, l'appropriazione non sarebbe stata possibile. Si sottolinea che il libretto è vincolato all'ordine del giudice e, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul discrimine tra le due fattispecie da individuarsi nelle modalità di acquisizione del possesso del denaro, si ribadisce che il ricorrente, mero delegato alla vendita e non custode, non aveva il possesso né materiale né giuridico del denaro depositato sul libretto bancario. Ritenuto, pertanto, ravvisabile solo il reato di truffa, l'azione penale è improcedibile per mancanza di querela;
in ogni caso, avuto riguardo all'epoca delle singole appropriazioni, sarebbe maturato il termine massimo di prescrizione.

1.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del reato di peculato in peculato mediante profitto dell'errore altrui, ormai estinto per prescrizione, per non avere la Corte di appello considerato che il prelevamento delle somme è stato possibile per la scarsa diligenza e l'errore dei funzionari di banca, che non avevano avuto dubbi sulla genuinità della firma del soggetto che disponeva il prelievo e della legittimazione ad operare sul conto. Dalla qualificazione del reato ai sensi dell'art. 316 cod. pen. deriva l'estinzione per prescrizione delle singole truffe.

1.6. Con il sesto motivo si denuncia la violazione della legge processuale per mancata applicazione degli artt. 521-521-bis, 522 cod. proc. pen., in relazione alla contestazione suppletiva del reato di cui agli art. 61 n.2, 81 e 476 cod. pen.per il quale è prevista l'udienza preliminare, nella specie non tenuta, nonché la mancanza di motivazione. 3 r L'eccezione difensiva è stata elusa dalla Corte di appello, limitatasi ad affermare che la contestazione riguardava reati connessi a quelli oggetto del giudizio, che erano state rispettate le prescrizioni in tema di deposito di atti dell'attività integrativa di indagine svolta dal P.m. e notificata la nuova contestazione all'imputato assente, sostanzialmente disapplicando l'art. 521-bis, comma 1, codice di rito.

1.7. Con il settimo motivo deduce la violazione degli artt. 438, comma 6- ter, 442, 458, comma 2, cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva, per non avere la Corte di appello applicato la diminuente per il rito abbreviato condizionato alla derubricazione del reato di peculato in quello di truffa aggravata ○ di peculato mediante profitto dell'errore altrui e all'acquisizione degli atti specificamente indicati, non ammesso dal GUP e dal Tribunale, che non aveva chiarito per quale ragione fosse superflua l'acquisizione della documentazione richiesta dall'imputato, poi oggetto delle indagini integrative del P.m. e poste a base della contestazione suppletiva.

1.8. Con l'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 76 e 482 cod. pen. e vizi della motivazione per avere la Corte di appello reso una motivazione manifestamente illogica, anche in relazione ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.35814 del 28 marzo 2019, con riferimento alle false autorizzazioni al prelievo del giudice dell'esecuzione, costituite da fotocopie di un documento originale inesistente. La Corte di appello si è limitata a recepire le argomentazioni del Tribunale sulle caratteristiche degli atti incompatibili con documenti aventi parvenza di atti originali e, quindi, inidonei a trarre in inganno i funzionari di banca.

1.9. Con il nono motivo deduce la violazione degli artt. 482-476 cod. pen., l'errata qualificazione giuridica della condotta e plurimi vizi della motivazione, non essendo le fotocopie di autorizzazioni inesistenti del Giudice dell'esecuzione atti di fede privilegiata. Avendo il Tribunale riconosciuto la corretta qualificazione dei fatti ai sensi degli art. 482-476 cod. pen., la Corte di appello avrebbe dovuto (eller) dichiarare la prescrizione per decorrenza del termine massimo in assenza di atti interruttivi.

1.10. Con l'ultimo motivo denuncia la violazione degli artt. 132,133,317-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena,per essersi la Corte di appello limitata a

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