Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2022, n. 34387

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2022, n. 34387
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34387
Data del deposito : 16 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI FI RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIERGIORGIO MOROSINI, che ha fatto pervenire richieste scritte con le quali ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da ND Di OR avverso la condanna del 10 settembre 2019, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, in relazione ai reati ascrittigli (di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 867 del 1967, capo 1;
artt. 23, comma 3 e 4, legge n. 110 del 1975 capo 2;
81, secondo comma, 648 cod. pen., capo 3;
art. 697 cod. pen., capo 4;
artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 861 del 1967, capo 5), alla pena di anni tre mesi, otto di reclusione ed euro cinquemiladuecento di multa, all'esito di rito abbreviato.

2.Ricorre, avverso la descritta sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando con un unico motivo, violazione degli artt. 546, lett. e), 107, 544, 585 n. 2 lett. d) cod. proc. pen. La sentenza di primo grado era stata depositata oltre il termine assegnato dal giudice, di giorni novanta (in data 7 gennaio 2020), con conseguenti avvisi di deposito a cura della cancelleria. Il ricorrente osserva che, in data 9 gennaio 2020, è intervenuta revoca del precedente difensore di fiducia da parte dell'imputato sicché, erroneamente, in data 17 gennaio 2020, la Cancelleria aveva proceduto alla comunicazione dell'avviso di deposito al difensore revocato. Non troverebbe applicazione, nel caso al vaglio, la previsione di cui all'art.107 cod. pen., trattandosi di omessa nomina del difensore di ufficio, da parte della Cancelleria, vicenda non ascrivibile all'imputato. Si rileva, altresì, che successivamente si provvedeva alla nomina di nuovo difensore di ufficio — di cui, dunque, l'imputato era privo al momento dell'intervenuta notifica — al quale soltanto il 27 gennaio 2020 veniva notificato l'avviso di deposito della sentenza. Per il ricorrente, quindi, soltanto da tale data (27 gennaio 2020) dovrebbe farsi decorrere il termine di 45 giorni per impugnare, con scadenza al 15 maggio 2020, aggiungendo ai 45 giorni, di cui all'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il periodo di giorni 64 di sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, P. Morosini, ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,

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