Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 26887

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In tema di trasporto in carrozza letto, il vettore e la società di gestione del servizio di viaggio, incaricata dal primo dell'apprestamento delle cautele necessarie per la sicurezza del viaggiatore, rispondono in solido tra loro (salvo il regresso nei rapporti interni) per il furto subito da quest'ultimo derivante dal comportamento colposo dei dipendenti delle società di gestione.

La società che fornisce il servizio di trasporto ferroviario in carrozza letto ha l'obbligo di provvedere alla custodia del bagaglio del viaggiatore con la diligenza qualificata dell'offerente imprenditore, e, dunque, di predisporre accorgimenti e cautele analoghi a quelli dell'albergatore, a cui è equiparato ai sensi dell'art. 1786 cod. civ., soprattutto ove non sia offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e dei preziosi ed il viaggiatore debba portarli con sé nella propria carrozza letto. Ne consegue la disapplicazione delle disposizioni delle condizioni generali di trasporto che, onerando il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza di bagagli, vestiti ed oggetti di valore, lo equiparano al viaggiatore in carrozza ordinaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/2014, n. 26887
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26887
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. R L - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21978/2011 proposto da:
BATTIANTE CARMINE BTTCMN38C18D642F, DI FIORE INCORONATA DFRNRN39R51C514E, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato B C M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
TIA SPA 05403151003, in persona dell'institore Avv. P A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato C S, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

e contro
WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL 12152210154;

- intimata -
nonché da:
WASTEELS INTERNATIONAL ITALIA SRL 12152210154, in persona del Dott. S A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato F P, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -
contro
DI FIORE INCORONATA DFRNRN39R51C514E, BATTIANTE CARMINE BTTCMN38C18D642F, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato CARLO MARIA BARONE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrenti all'incidentale -
e contro
TIA SPA 05403151003;

- intimata -
avverso la sentenza n. 915/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2011 R.G.N. 4041/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato CARLO MARIA BARONE;

udito l'Avvocato STEFANO CRISCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5.06.2002 i coniugi Battiante Carmine e Di Fiore Incoronata convennero in giudizio Trenitalia S.p.A. e W International Italia S.p.A. innanzi al Tribunale di Roma chiedendo di accertare la responsabilità di dette società per il furto subito in data 4.1.2002 nel vagone letto del treno 00235 in viaggio da Vienna a Roma e per sentirle, per l'effetto, condannare al risarcimento del danno, quantificato nell'importo di Euro 25.822,84, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Gli attori dedussero che intorno alle ore 4.30 del mattino, mentre il treno stava percorrendo la tratta Rovigo-Ferrara, qualcuno si era introdotto nel compartimento n. 410 del vagone letto da loro occupato forzandone la serratura, preventivamente chiusa a chiave dall'interno.
In tale circostanza era stata sottratta la borsa della sig.ra Di Fiore contenente: un portafogli di coccodrillo con documenti e carnet di assegni, un borsello con altri documenti e L. 50.000 in contanti nonché numerosi gioielli e oggetti vari.
Accortisi del furto avevano raggiunto la garitta del personale in servizio nel vagone e avevano trovato il dipendente della W, D D Pasquale, che dormiva. La Polfer di Bologna, informata da costui, acquisì un resoconto dei fatti. Mezz'ora dopo il furto un passeggero rinvenne, nella ritirata della carrozza cuccetta lasciata intercomunicante con la carrozza letto, la borsa della Di Fiore, mancante di denaro e gioielli. In data 8 gennaio 2002, a Foggia, i Battiante sporsero dettagliata denunzia alla Polfer indicando il complessivo valore del furto in circa L. 50 milioni.
Trenitalia nel febbraio 2002 riscontrò la richiesta di risarcimento del danno rivolta da costoro alla stessa annunciando di volere per il futuro intensificare con il proprio personale i controlli a bordo per garantire viaggi più tranquilli.
Tanto premesso gli attori chiesero di dichiarare
l'invalidità/inefficacia dell'art. 5 dell'allegato 12 delle "condizioni generali per il trasporto delle persone" che onera anche il viaggiatore in carrozza letto della custodia dei propri bagagli perché in contrasto con gli artt. 1783 - 1786, 1229 e 1469 quinquies c.c. e conclusero per la condanna in solido di Trenitalia S.p.A. e di
W International Italia s.r.l..
Con riferimento al quantum del danno, che chiesero di provare con testimoni, specificarono di avere portato con loro preziosi di elevato valore, in quanto avevano preso parte al Kaiserball di Capodanno a Vienna.
Si costituì la W contestando la sua responsabilità in quanto il personale dipendente era da qualificare assistente di bordo e accompagnatore, con l' obbligo di adottare le cautele preventive per evitare furti ed aggressioni ai passeggeri consistenti nell'accertamento ed illustrazione del funzionamento della chiusura delle porte dei vagoni-letto e nella raccomandazione di chiuderle durante la notte, ma non di custodire gli oggetti di valore dei viaggiatori, e poiché il D D aveva adempiuto a tali obblighi, nessuna colpa gli era addebitabile.
Per contro, la stessa dedusse che il furto doveva ascriversi ad esclusiva colpa degli attori: essi erano stati, infatti, imprudenti e negligenti nel portare a bordo di un treno gioielli di tale valore senza neppure chiedere all'assistente di bordo di custodirli - e perciò era inapplicabile l'art. 1784 c.c. - e senza avere la cura di metterli in posti diversi o in bagagli difficilmente asportabili o in tasche o marsupi interni ai vestiti indossati, anziché lasciarli nello scontato posto di una borsa da donna. Inoltre la mancanza di forzatura o scasso della porta dello scompartimento induceva a ritenere che il furto fosse stato perpetrato da un professionista che dunque sarebbe sfuggito a qualsiasi controllo, e anche perciò doveva escludersi la responsabilità della W.
Contestò, ancora, la prova del danno, nonché la quantificazione dello stesso ed infine invocò, in via subordinata, la limitazione della responsabilità a cento volte il costo del biglietto ferroviario.
Si costituì anche Trenitalia S.p.A., chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto, in diritto e in punto di prova.
In via subordinata, chiese la limitazione del risarcimento alla corresponsione dell'importo massimo di L. 200.000, pari ad Euro 103,29, in base a quanto previsto dall'art. 13, par. 4, delle "Condizioni del Trasporto Personale" (L. n. 976 del 1984). Propose, inoltre, nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una propria responsabilità, domanda di manleva nei confronti della W per tutto quanto fosse condannata a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno.
Con sentenza depositata il 19.10.2005 il Tribunale di Roma respinse la domanda attorea e condannò i coniugi Battiante alla refusione delle spese di lite.
Costoro proposero appello alla Corte territoriale reiterando le proprie ragioni a sostegno della domanda e l' istanza di ammissione delle prove.
Si costituì Trenitalia e ribadì la non applicabilità al caso di specie della disciplina del codice civile sul deposito alberghiero. Era infatti applicabile, come correttamente ritenuto dal Tribunale, la normativa speciale del trasporto ferroviario, costituita dalla L. 18 dicembre 1984, n. 976 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Berna del 9 maggio 1980 sui trasporti ferroviari internazionali, e dalle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato": in base a tali norme non sussisteva alcun obbligo in capo al personale di Trenitalia di sorvegliare i bagagli dei passeggeri, che rimangono esclusivamente nella loro custodia. Trenitalia eccepì inoltre che la gestione dei vagoni letto era affidata esclusivamente alla W;
pertanto, solo la W era tenuta a rispondere del furto.
In via meramente subordinata, ribadì la limitazione del risarcimento ai sensi dell'art. 13, par. 4, delle "Condizioni del Trasporto Personale" (legge 976/1984), sottolineando altresì il comportamento negligente ed imprudente dei Battiante nel non aver adottato tutte le misure idonee a custodire i valori e i preziosi in modo da scongiurare imprevisti ed imprevedibili furti e reiterò la domanda di manleva nei confronti della W.
Si costituì in appello quest' ultima società, ribadendo le difese svolte innanzi al Tribunale: l'assenza di colpa del proprio dipendente D D, la riconducibilità del furto al comportamento colposo dei danneggiati, nonché l'inapplicabilità dell'art. 1784 c.c., al caso di specie. Con sentenza del 3.3.2011 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame proposto da Battiante Carmine e Di Fiore Incoronata nei confronti di Trenitalia, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte ha, invece, parzialmente accolto il gravame nei confronti di W, e ha, per l'effetto, condannato la predetta società al risarcimento del

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