Cass. civ., sez. I, ordinanza 25/10/2021, n. 29980
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'acquisto di un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, è configurabile come donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Ne consegue che, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la "causa donandi" si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente. Vedi n. 1260 8.2.1994,Rv. 48524301 e n. 171 del 15.1.1986, Rv. 44381501
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 2357/2017 Numero sezionale 4027/2021 Numero di raccolta generale 29980/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Promessa di FRANCESCO A. GENOVESE Presidente matrimonio – doni prenuziali – art. 80 cc FRANCESCO TERRUSI Consigliere - Rel. – donazione indiretta immobiliare - principi ANTONIO PIETRO LGESE Consigliere Ud. 13/10/2021 CC MASSIMO FALABELLA Consigliere Cron. EDUARDO CAMPESE Consigliere R.G.N. 2357/2017 ORDINANZA sul ricorso 2357/2017 proposto da: G V, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n.268/a, presso lo studio dell'avvocato N E, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - contro 1 Numero registro generale 2357/2017 Numero sezionale 4027/2021 Numero di raccolta generale 29980/2021 B L, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.44, Data pubblicazione 25/10/2021 presso lo studio dell'avvocato D F M, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
P L;
- intimato -
avverso la sentenza n. 542/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZIONE DISTACCATA di TO, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Vincenzo Giordano convenne Letizia Basile e Luca Perpignano dinanzi al tribunale di Taranto. Espose che, a seguito di un anteriore preliminare, era intervenuta tra i convenuti, nell'anno 2004, la compravendita di un appartamento. Codesta era però da qualificare come donazione indiretta da parte di esso Giordano alla Basile, connessa alla promessa di matrimonio con la stessa scambiata fin dall'anno 2002. Poiché la promessa non era andata a buon fine, malgrado l'avvenuta fissazione della data delle nozze, chiese che il tribunale pronunciasse la revoca dell'atto ai sensi dell'art. 80 cod. civ. Il tribunale respinse la domanda così argomentando: l'art. 80 cod. civ. riguarda i doni e suppone una fattispecie di liberalità d'uso (art. 770 cod. civ.), non necessitante di forma solenne;
va escluso che nell'alveo della norma possano rientrare gli immobili, anche nell'ottica della donazione indiretta, perché la donazione immobiliare, alla quale gli artt. 782 e 783 cod. civ. riservano la forma pubblica, non può esser considerata, in base alla consuetudine sociale, una liberalità d'uso. 2 Numero registro generale 2357/2017 Numero sezionale 4027/2021 Numero di raccolta generale 29980/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 La decisione, impugnata da Giordano, è stata confermata dalla corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto con la sentenza del 18 novembre 2016, avverso la quale è adesso proposto ricorso per cassazione in unico motivo, illustrato da memoria. La Basile ha replicato con controricorso, mentre Perpignano non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Con l'unico mezzo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 80 cod. civ. poiché la retta interpretazione di tale norma, dal tenore letterale ampio, imporrebbe di dire che la stessa contempla non solo i veri e propri “doni” tra fidanzati, intesi come liberalità d'uso, ma anche le eventuali donazioni immobiliari, ivi comprese le indirette. Il motivo è fondato. II. - La corte d'appello, condividendo il percorso motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto che, per associazione con le liberalità d'uso, non potesse rientrare nella categoria dei doni di cui all'art. 80 cod. civ. la donazione immobiliare, diretta o indiretta. Questa affermazione, nella sua assolutezza, non può essere condivisa. Occorre rammentare che la sorte delle attribuzioni gratuite