Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 21/11/2022, n. 44020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 21/11/2022, n. 44020
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44020
Data del deposito : 21 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C J nato a PONTE DELL'OLIO il 22/06/1983 avverso la sentenza del 05/04/2022 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere M C;
lette le conclusioni del

PG RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Livorno, pronunciando nei confronti di C J con sentenza del 5.4.2022, applicava al medesimo ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 590 bis, comma 7, cod. pen., con la diminuente per il rito, la pena di mesi uno di reclusione con sostituzione della pena nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 2250,00, disponendo altresì la sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. L'imputato veniva giudicato per il reato di cui all'art. 590 bis cod.pen. perché alla guida dell'autovettura Skoda tg. FD957AD, facendo manovra di retromarcia per immettersi in un garage privato al civico n. 81 bis in Livorno, nel Viale Nazario Sauro direzione mare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione del disposto dell'art. 154, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, omettendo di dare la precedenza ai veicoli che già impegnavano la carreggiata con analoga direzione di marcia, urtava il velocipede condotto da R A il quale in violazione dell'art. 182 C.d.S. impegnava la carreggiata pur in presenza di pista ciclabile, cagionandone la caduta a terra da cui derivavano lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge per l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 218 C.d.S. Con il secondo la omessa motivazione in punto di determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte.
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