Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/06/2021, n. 17942
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6518/2015 R.G. proposto da: BOSCOLO MATTEO (C.F. BSCMTT76S1613300Y), rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO SCROSATI, elettivamente domiciliato presso lo studio GREZ e ASSOCIATI in ROMA, Corso Vittorio Emanuele II, 18 - ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 z QAJI/Y Lt A ON1) Crt - resistente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3918/38/14, depositata il 14 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE Il contribuente BOSCOLO MATTEO ha impugnato una cartella di pagamento, emessa a seguito di un precedente avviso di accertamento relativo a tributi del periodo di imposta 2006, deducendo di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto presupposto;che la CTP di Varese ha accolto il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 14 luglio 2014, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo correttamente notificata la cartella di pagamento nelle forme della notificazione diretta;che propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi e che l'Ufficio si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione;
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