Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/05/2023, n. 11693

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/05/2023, n. 11693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11693
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23 21 0 /20 20 R.G. proposto da : MARBEL s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. L Q (PEC: quercia.luigi@avvocatibari.legalmail.it ) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. L R (PEC: liviaranuzzi@ordineavvocatiroma.org);
–ricorrente –

Contro

AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l la Puglia n.250/28/20 depositata in data 11 / 0 2 /20 20 , non notificata;
Oggetto:dazi doganali Cons.Est. R S - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 04/04/2023dal C onsigliere R S ;
Rilevatoche: - preliminarmente, osserva il Collegio che la ricorrente ha depositato istanza di riunione e in subordine di trattazione congiunta del presente giudizio ai giudizi n. R.G. 23038/20, 23536/20,23048/20, 23042/20, 23043/20, 23120/20, 23116/20, 23121/20,23227/20, 23223/20, 23217/20, 23213/20, 23206/2 0, 23448/20,23432/20, 23442/20, 23452/20, 23450/20, 23539/20, 23537/20 E 23533/20 in quanto tutti connessi tra loro perché relativia contenziosi tra la Marbel S.r.l. e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed aventi ad oggetto le medesime questioni, essendofondati sugli stessi presupposti ovvero l’impugnazione di (n.20) avvisi di accertamento suppletivi e di rettifica per revisione d’accertamento di bollette doganali, con contabilizzazione “a posteriori”dei dazi non riscossi;
- detta istan za va rigettata essendo stata calendarizzata, nella stessa udienza, la trattazione congiunta dei medesimi atta a scongiurare l'eventualità di soluzioni contrastanti ;
può quindi procedersioltre;
- la società MARBEL s.r.l. imp ugnava l'avviso di accertamento in rettifica emesso dall' A genzia delle Dogane con il quale erano liquidati maggiori diritti e relativi interessi in conseguenza del controllo a posteriori del certificato form A riferito a merci di cui allabolletta doganale IM4 n. 741 / G di origine e pro venienza del Bangladesh,paese incluso nel regime speciale di esenzione, merci dallequali il controllo aveva evidenziato la non veridicità e validità quanto al predetto certificato con conseguente revoca della esenzionedaziaria;
- la CTP di Taranto rigettava il ricorso;
appellava la società;
- con la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha rigettato il gravamedella contribuente ritenendo (per quanto qui interessa) inprimo luogo infondate le doglianze tutto il mancato rispetto sia Cons.Est. R S - 3 delcontraddittorio sia delle garanzie difensive previste dal codice diprocedura penale ;
secondariamente ha ritenuto non fornita la prova da parte della società di aver diritto all’agevolazione daziaria;
inoltre ha ritenuto non probante ai fini tributari la conclusionecui è giunto il giudice penale, che ha assolto il legale rappresentante di MARBEL s.r.l. nel processo originato dalla vicenda tributaria oggetto del presente giudizio;
inoltre ha valutato come irrilevante la valutazione in ordine alla diligenza dell’importatore;
- ricorre a questa Corte la società contribuente con un solo motiv o diimpugnazione;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane;
Consideratoche: - l ’unico motivo di ricorso propo sto denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 220 disp. att. ne c.p.p. per non avere la CTR annullato l’atto impugnato nonostante fosse basato sulle risultanze del presupposto processo verbale di revisione illegittimamente acquisite e quindi in utilizzabili, posto che i verbalizzanti, una volta emersi indizi di reato in capo al rappresentantelegale della MARBLE s.r.l. non avevano proseguito l'attività di revisione doganale applicando le garanzie difensive previstedalle disposizioni del c.p.p.;
- il motivo è infondato;
- la giurisprudenza di questa Corte è orientata a mantenere una netta differenziazione fra processo penale e processo tributario, secondo un principio - sancito non soltanto dalle norme sui reati tributari (D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, successivamente confermatodal d . Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20) ma altresì desumibile dalle disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p., ed espressamente previsto dall'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'obbligo del rispet to delle disposizioni del codice di procedurapenale, quando nel corso di attività ispettive emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini della "applicazione della legge penale" (Cass. nn. 22984, 22985 e 22986 del 2010;
Cass. n. Cons.Est. R S - 4 13121/2012, Cass. n. 8605/2015). Si riconosce quindi, generalmente,che "...non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementirilevanti ai fini dell'accertamento fiscale comporta, di per sé, la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsionein tal senso ed esclusi, ovviamente, i casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l'inviolabilità della libertà personale, del domicilio, che qui non ve ngono in rilievo (Cass. n.24923/2011, Cass. n. 31779/2019 e Cass.n.8459/2020). Tale prospettiva si collega al principio per cui nell'ordinamento tributario non si rinviene una disposizione analoga a quella contenuta all'art. 191 c.p.p., a norma del quale « le prove acquisite in violazione dei divietistabiliti dalla legge non possono essere utilizzate»;
- si è quindi precisato che "in tema di accertamenti tributari, nelle indaginisvolte, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33e del D.P.R. 26 o ttobre 1972, n. 633 artt. 52 e 63, la G uardia di finanza che, cooperando con gli U ffici finanziari, proceda ad ispezioni,verifiche, ricerche ed acquisizione di notizie, ha l'obbligo di uniformarsi alle dette disposizioni, sia quanto alle necessarie autorizzazioni che alla verbalizzazione. Tali indagini hanno carattereamministrativo - con conseguente inapplicabilità dell'art.24 Cost., in materia di inviolabilità del diritto di difesa, essendo applicabili,nella successiva ed eventuale procedura contenzios a, le garanzie proprie di questa - e vanno pertanto considerate distintamente dalle indagini, che la stessa guardia di finanza conducein veste di polizia giudiziaria, dirette all'accertamento dei reati,con l'osservanza di tutte le prescrizioni dettate da l codice di procedura penale a tutela dei diritti inviolabili dell'indagato. La mancata osservanza di tali prescrizioni, rilevante al fine della possibilitàdi utilizzare in sede penale i risultati dell'indagine, non incide- purché non siano violate le de tte disposizioni del D.P.R. n. 600del 1973, art. 33 e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63 - sul potere degli uffici finanziari e del giudice tributario di Cons.Est. R S - 5 avvalersene a fini meramente fiscali, senza che ciò costituisca violazione dell'art. 24 Cost." (cfr. Cass. n. 8990 del 2007;
conf. 18077del 2010, Cass.n.959/2018);
- ne deriva che in questo caso, non sussistendo le violazioni di cui si è detto sopra, che non risultano esser state contestate, la prosecuzionedell’indagine a fini tributari, anche dopo l’emersione di fatti costituenti reato, è legittima e utilizzabili ai fini dell’accertamentodelle pretese di maggiori tributi sono i risultati probatoricosì ottenuti;
- conclusivamente, il ricorso va rigettato;
- la soccombenza regola le spese;
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