Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2018, n. 16000

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Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda possessoria potrebbe derivargli un danno irreparabile, purché l'eccezione sia finalizzata solo al rigetto della domanda possessoria (e non anche ad una pronuncia sul diritto con efficacia di giudicato) e non implichi, quindi, una deroga delle ordinarie regole sulla competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato l'improponibilità dell'eccezione petitoria, sollevata dal resistente, senza indagare sulla irreparabilità del pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'esecuzione dell'ordine di demolizione del muro in cemento armato da lui realizzato in violazione del possesso della servitù di veduta vantato dai ricorrenti).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2018, n. 16000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16000
Data del deposito : 18 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

16000-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta da R.r. 1023/2014 Cron. 16000 Rep. Cl -Presidente- V C Ud. 22/02/18 -Consigliere- A C Oggetto: possesso di servitù A S -Consigliere- -Consigliere rel.- Giuseppe TEDESCO Rossana GIANNACARI -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1023/2014 R.G. proposto da P F, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. N P, con domicilio eletto in Roma, via degli Orti di Trastevere 59, presso lo studio dell'avv. B D;
-ricorrente

contro

C G, S S, B D, rappresentati e difesi dall'avv. M M, con domicilio eletto in Roma, via Re Ruggero di Sicilia 1, presso lo studio dell'avv. Maurizio G;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 291, depositata il 30 luglio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 2018 dal Consigliere G T;
837/18 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'avv. P per il ricorrente e l'avv. G, per delega, per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava il ricorso con il quale C G, S S e B D, proprietari di appartamenti facenti parte di un unico edificio, avevano chiesto la reintegrazione nel possesso di una servitù di veduta esercitata sul fondo sottostante di proprietà di P Francesco, il quali ne aveva impedito l'esercizio mediante la costruzione di un muro in cemento armato. Contro la sentenza, impugnata in via principale dal P per ottenere la modifica della motivazione, gli originari ricorrenti proponevano appello incidentale, reiterando la domanda di tutela possessoria non accolta in primo grado. La Corte d'Appello di Reggio Calabria accoglieva tale appello incidentale, accordando la tutela possessoria richiesta. Essa rilevava che il tribunale aveva rigettato la domanda possessoria, avendo dato erroneamente ingresso a eccezioni petitorie del convenuto, in violazione, rilevabile d'ufficio, del divieto posto dall'art. 705 c.p.c. Secondo la corte di merito l'attenuazione di tale divieto a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 25 del 1992 per l'ipotesi di pregiudizio irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento possessorio, consentiva al convenuto di proporre una autonoma domanda petitoria, ma aveva lasciato fermo il divieto di introdurre la questione

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