Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2020, n. 12811
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di ROMA - sez. rie.same misure coercitive. Jciita la relazione svolta dal Consigliere S B;LIC i t e le conclusioni del PG ELISABETTA CESQUI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;JC i t D, per l'imputato, l'avv. GIOSUE' NASO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO i. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del esarne ed appello delle misure cautelari, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di A P contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma (giudice procedente che 3VE-V,E1 ccndannato con sentenza non esecutiva l'imputato alla pena di anni due e mesi sei di -2ciL5;icne - oltre pena pecuniaria — in ordine al reato ascrittogli, ed oggetto di cautela, di antl:a -.3pina) aveva disposto l'applicazione all'imputato della misura cautelare della custodia n -.21r.ce'a in luogo degli arresti domiciliari, essendo successivamente emerso che il POMPILI era slat o autore di altra rapina commessa pochi giorni prima di quella oggetto di cautela;come t2S: -essamente indicato dal Tribunale nell'ordinanza oggi impugnata, l'aggravamento era stato di5;1n05b) SU richiesta del P.M. ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p. :L Nell'interesse dell'indagato, è stato tempestivamente e ritualmente proposto ricorso, :er viola:rione degli artt. 276, comma 1, e 299, comma 4, c.p.p. nonché illogicità ed apparenza del 3 rmitivazione (in ordine alla rapina antecedente, ci sarebbero a carico dell'imputato ele-ren: insufficienti, tanto vero che non risulterebbe richiesta l'emissione di alcuna misura :ela rE!;il valorizzato riconoscimento fotografico operato dalla p.o. sarebbe inficiato da una :rima individuazione negativa;a fondamento dell'aggravamento della misura non potrebbe essere v3lorizzato un elemento antecedente;sarebbero prive di possibile rilievo le plurime co- JZT1 "fr.! per evasione, che il primo giudice non aveva inizialmente ritenuto ostative ,311'ipplicAzione all'imputato degli arresti domiciliari). ll'odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;all'esito, e p3rt presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di siglich ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO E ric:orso è inammissibile, perché proposto per motivi privi della necessaria specificità, o co--ii.incHe manifestamente infondati.
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