Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2019, n. 19316
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In tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al comune, prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all'amministrazione in quanto regolarmente registrati).
In tema di ICI, in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l'inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un'agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell'Amministrazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aliquota agevolata prevista dal regolamento comunale per le unità immobiliari concesse in locazione nonostante il contribuente avesse omesso la comunicazione al comune, prevista dallo stesso regolamento, dell'esistenza dei contratti di locazione, in quanto la medesima decisione aveva accertato che gli immobili erano locati e che i relativi contratti erano noti all'amministrazione in quanto regolarmente registrati).
Sul provvedimento
Testo completo
C. S.p.A. impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, un avviso di accertamento per ICI, anno di imposta 2005, notificato dal Comune di San Lazzaro di Savena, che riteneva applicabile l'aliquota del 7 per mille prevista per "alloggi sfitti o tenuti a disposizione" e non l'aliquota agevolata del 5, 2 per mille, applicata dalla contribuente, trattandosi di abitazioni non locate. L'ente comunale precisava che, con delib. della Giunta comunale 21 dicembre 2004, n. 266, era stato stabilito per l'anno 2005 che sarebbe stata applicata l'aliquota ICI del 5,2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione ma che, per godere del beneficio, il contribuente era tenuto a dare comunicazione della sussistenza di un contratto di locazione, mentre C. S.p.A. aveva presentato nel 2000 una dichiarazione ICI dalla quale gli immobili in questione risultava non locati. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 32 del 15.5.2010, accoglieva il ricorso della società contribuente. Il Comune proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, che rigettava il gravame con sentenza n. 42/20/2012. Il Comune di San Lazzaro di Savena ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo quattro motivi illustrati con memorie. La Società C. S.p.A. si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 6, 8 ed art. 10, comma 4 e del Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di San Lazzaro di Savena, art. 53, approvato con delib. del Consiglio Comunale di 11 dicembre 2001, n. 82, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto che, ai sensi del Reg. cit., art. 53, in vigore dal 2005, l'applicazione dell'aliquota ICI del 5,2 per mille spetterebbe al contribuente che aveva concesso in locazione l'unità immobiliare oggetto del tributo a condizione che la sussistenza della locazione venisse comunicata al Comune entro il termine per il versamento dell'acconto o entro il 31 dicembre. Nella fattispecie, invece, il contribuente avrebbe omesso ogni dichiarazione ed ogni comunicazione all'ente comunale fino al gennaio 2008, con la conseguenza che non risulterebbe comprensibile se la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto le ragioni del contribuente sulla base dell'esistenza di una dichiarazione originaria che non doveva essere modificata "al variare dei locatari", o perchè era sufficiente dimostrare, anche tardivamente, che nel 2005 gli immobili erano locati, o che variazioni dei conduttori non determinavano la necessità di una comunicazione, o perchè C. avrebbe dovuto effettuare una comunicazione nel 2005, ma pur non avendolo fatto, non si sarebbe verificata alcuna evasione di imposta.
2. Con il secondo motivo di censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 e art. 9, del Reg. delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di San Lazzaro di Savena, art. 53, approvato con delib. del Consiglio Comunale 11 dicembre 2001, n. 82 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che