Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2021, n. 37551

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2021, n. 37551
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37551
Data del deposito : 15 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RS AO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2020 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 settembre 2017 del Tribunale di Lucca resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale AO RS era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro duemila di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, quanto alla ritenuta esistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, il ricorrente ha ricordato di avere richiesto in primo grado perizia tossicologica per l'accertamento del principio attivo contenuto nelle piante di canapa indiana oggetto di sequestro. In specie faceva difetto l'accertamento della offensività in concreto in relazione alla coltivazione di piante di tipologia non enucleata nell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE. Né rilevava il rinvenimento di bilancina nella disponibilità dell'imputato, dato il contesto domestico della coltivazione ed in considerazione della modalità artigianale e rudimentale della tecnica utilizzata. In ogni caso sussisteva la finalità terapeutica nella detenzione della cannabis, dal momento che la sentenza impugnata aveva solamente ratificato la prima decisione sia per la coltivazione delle piante di marijuana che per quelle di canapa indiana.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha dimesso memoria di replica, quanto al rilievo della richiesta di perizia ai fini della verifica dell'offensività in concreto della condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è infondato.

5.1. In relazione al motivo di censura avanzato, il ricorrente si duole ancora della mancata ammissione della perizia - richiesta ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato - sulla sostanza stupefacente sequestrata, esperimento ritenuto utile e necessario al fine di individuare il principio attivo e ai fini della decisione. Al riguardo, peraltro (cfr. atto di appello), va osservato che il giudizio abbreviato è stato poi comunque ammesso in esito alla riformulazione dell'istanza da parte del ricorrente, istanza condizionata solamente a produzioni documentali, mentre la Corte territoriale ha appunto ricordato che il Tribunale aveva dato conto dell'inutilità dell'invocata perizia, atteso che il carattere offensivo della condotta non era escluso dall'eventuale assenza del principio attivo (cfr. Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Altamura, Rv. 260532;
Sez. 3, n. 27183 del 05/06/2009, Fabbricini, Rv. 248477).

5.2. In ogni caso, la doglianza va rigettata con le precisazioni che seguono.

5.2.1. In relazione all'evoluzione giurisprudenziale intervenuta, è stato recentemente ritenuto che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Laddove peraltro non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche

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