Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18797
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S L A nato a CAPRIATE SAN GERVASIO il 08/02/1948 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e il rigetto del ricorso nel resto;
l'avvocato M D N che, nell'interesse della parte civile, ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute (come da nota);
e, nell'interesse dell'imputato l'avvocato A C che si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da L A S, ha confermato la sentenza resa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato colpevole lo stesso imputato dei reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica), porto di un coltello (capo b.) e minaccia (capo c.) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile A N, da liquidarsi in separata sede e con una provvisionale di euro 2000. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).
2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (indicate negli artt. 177 s., 415-bis e 416 cod. proc. pen.) a cagione del mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato che ne aveva fatto richiesta dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento pendente per i reati di lesioni personali aggravate e porto di arma (n. 13458/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) e, a ai sensi dell'art. 374 cod. proc. pen., nel procedimento pendente per il reato di minaccia (n. 13806/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia). Ad avviso della difesa, infatti, pur a fronte della notificazione di un successivo avviso di conclusione delle indagini per tutti e tre i reati (a seguito della riunione dei procedimenti), comunque occorreva dare corso alla richiesta di interrogatorio dell'imputato, ragion per cui erroneamente sarebbe stata esclusa dai Giudice di merito (sol perché è stato emesso un successivo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., pleonastico secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 6, ord. n. 53824 del 09/11/2017, P., Rv. 271572 - 01) la sussistenza dell'eccepita nullità del decreto di citazione diretta a giudizio.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 52, 55, 582, 585, 612 cod. pen. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver fondato la responsabilità dell'imputato sul narrato della persona offesa, ritenuta credibile - per il tramite di una motivazione illogica e priva di un adeguato apprezzamento della prova - nonostante le discrasie e l'incoerenza della sua esposizione (segnatamente in
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L G, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena e il rigetto del ricorso nel resto;
l'avvocato M D N che, nell'interesse della parte civile, ha depositato conclusioni scritte e ha chiesto la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute (come da nota);
e, nell'interesse dell'imputato l'avvocato A C che si è riportata ai motivi di impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 aprile 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da L A S, ha confermato la sentenza resa il 9 ottobre 2018 dal Tribunale di Bergamo, che aveva dichiarato colpevole lo stesso imputato dei reati di lesioni personali aggravate (capo a. della rubrica), porto di un coltello (capo b.) e minaccia (capo c.) commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile A N, da liquidarsi in separata sede e con una provvisionale di euro 2000. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).
2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità (indicate negli artt. 177 s., 415-bis e 416 cod. proc. pen.) a cagione del mancato espletamento dell'interrogatorio dell'imputato che ne aveva fatto richiesta dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini nel procedimento pendente per i reati di lesioni personali aggravate e porto di arma (n. 13458/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia) e, a ai sensi dell'art. 374 cod. proc. pen., nel procedimento pendente per il reato di minaccia (n. 13806/2014 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia). Ad avviso della difesa, infatti, pur a fronte della notificazione di un successivo avviso di conclusione delle indagini per tutti e tre i reati (a seguito della riunione dei procedimenti), comunque occorreva dare corso alla richiesta di interrogatorio dell'imputato, ragion per cui erroneamente sarebbe stata esclusa dai Giudice di merito (sol perché è stato emesso un successivo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., pleonastico secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Sez. 6, ord. n. 53824 del 09/11/2017, P., Rv. 271572 - 01) la sussistenza dell'eccepita nullità del decreto di citazione diretta a giudizio.
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione della legge penale, in particolare degli artt. 52, 55, 582, 585, 612 cod. pen. La difesa ha censurato la decisione impugnata per aver fondato la responsabilità dell'imputato sul narrato della persona offesa, ritenuta credibile - per il tramite di una motivazione illogica e priva di un adeguato apprezzamento della prova - nonostante le discrasie e l'incoerenza della sua esposizione (segnatamente in
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