Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2024, n. 40795
Sentenza
17 settembre 2024
Sentenza
17 settembre 2024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 2
Non viola il disposto dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. l'indicazione, pur se con l'uso di formule non sacramentali, del domicilio di fatto nel corpo della procura ad impugnare, sottoscritta dal ricorrente (nella specie genitore esercente la potestà su imputato minorenne), autenticata dal difensore e depositata contestualmente all'atto di appello, posto che tale atto costituisce espressione della volontà di ricevere le notificazioni o le comunicazioni presso tale domicilio ed è riferibile, senza incertezze, al soggetto interessato.
Il disposto dell'art. 162 cod. proc. pen. non distingue tra dichiarazione ed elezione di domicilio quanto alle forme con cui possono essere rese, sicché la comunicazione di un nuovo domicilio, sia mediante dichiarazione che per mezzo di elezione, costituisce una manifestazione univoca di volontà, a prescindere dalla formula utilizzata e deve intendersi nel senso che l'imputato vuole che le notificazioni siano eseguite nel luogo indicato e non più in quello dichiarato o eletto in precedenza, a meno che non conservi, con esplicita dichiarazione, anche il domicilio anteriore.
Sul provvedimento
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento