Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2005, n. 28261
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Per individuare, in relazione alle disposizioni dell'art.1, commi 25 e ss., legge n.335 del 1995, le regole che disciplinano la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione. Ed infatti la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni, concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre, ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa versati. Pertanto, ove il lavoratore dipendente, in possesso di contributi versati in parte presso la gestione lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti, non abbia maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità nella gestione dei lavoratori dipendenti, e reclami la pensione di anzianità sul presupposto di aver comunque maturato la relativa anzianità contributiva, non sussiste il diritto all'attribuzione della prestazione, non potendo cumularsi i contributi versati nelle due gestioni (Nella specie, la S.C., risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha ritenuto non conforme al principio di diritto enunciato la decisione del giudice di merito che aveva fissato la decorrenza della pensione di anzianità secondo le regole della gestione lavoratori dipendenti, con il riconoscimento del cumulo dei contributi versati come lavoratore autonomo).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M V, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato C D, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/2001 del Tribunale di UDINE, depositata il 19/02/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2005 dal Consigliere Dott. F M C;
udito l'Avvocato Nicola VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V M, premesso di essere lavoratore dipendente e di aver maturato 35 anni di contribuzione, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità (in relazione a contributi versati in parte come artigiano e in parte come lavoratore dipendente) con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26. L'ente previdenziale contestava la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della prestazione richiesta, ritenendo applicabile nella specie l'art. 1, comma 28 della medesima L. citata. Il giudice adito accoglieva la domanda;
ricostituitosi il contraddittorio in appello, il Tribunale di Udine con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, rilevando la maturazione dei requisiti indicati nella L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, in relazione alla qualità di lavoratore dipendente rivestita dall'assicurato al momento della presentazione della domanda. È stato così disatteso l'assunto dell'INPS, secondo cui ai fini dell'attribuzione della prestazione doveva farsi riferimento alla gestione previdenziale che eroga il trattamento;
nella specie l'assicurato non aveva maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, e il principio del cumulo della contribuzione da lavoro autonomo con quella da lavoro dipendente operava solo per le pensioni da liquidare a carico della gestione autonomi.
Avverso questa decisione l'INPS propone ricorso per Cassazione con unico motivo. V M resiste con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine alla individuazione del regime giuridico del trattamento di pensione di anzianità, nel caso in cui l'assicurato possa far valere periodi di contribuzione presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335, art. 1, comma 25, 26, 28, 29 e 30 e della L. n. 613 del 1966, artt. 20 e 21. Si ripropone l'assunto in base al quale per i lavoratori dipendenti che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo di pregressa contribuzione da lavoro autonomo la pensione di anzianità può essere liquidata solo secondo le disposizioni vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi;
si sostiene che nella disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995, in materia di requisiti e di accesso e decorrenza delle
pensioni di anzianità il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con riguardo alla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
Il motivo è fondato. La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la decorrenza della pensione di anzianità per i soggetti che devono sommare i contributi di due diverse gestioni, in relazione alla disciplina prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, in cui sono contenute previsioni differenziate per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare, si tratta di stabilire se il regime giuridico da applicare sia determinato dalla iscrizione all'una o all'altra gestione nel momento del perfezionamento del requisito contributivo, o invece corrisponda a quello proprio della gestione nella quale deve compiersi la liquidazione del trattamento, nel senso che mentre il cumulo dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini della liquidazione nella gestione dei lavoratori dipendenti il requisito contributivo deve sussistere con riferimento all'iscrizione in detta gestione e in relazione ai contributi ivi versati.
Rilevano qui le norme introdotte dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 25, che prevede il conseguimento del diritto alla