Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2004, n. 19707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/10/2004, n. 19707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19707
Data del deposito : 1 ottobre 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, A S, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA E.B.I. SPA EBI SPA (già IDAFF ICG);

- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 12200/02 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA E.B.I. SPA, (già IDAFF ICG) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI

16, presso lo studio dell'avvocato G R, difeso dall'avvocato G S, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F F, A S, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 79/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 19/03/01 - R.G.N. 293/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/04 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato STELLATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA

Marcello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Salerno - in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede in data 2 giugno/11 luglio 1997 - dichiarava non dovuta dal fallimento della E.B.I. S.p.a. la sanzione civile - pretesa dall'INPS, sul recupero di contributi conguagliati a titolo di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali - mentre confermava, nel resto l'appellata sentenza - laddove aveva accolto la domanda dell'Istituto, volta ad ottenere l'insinuazione nel passivo fallimentare di altri contributi omessi e delle sanzioni relative - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- sono dovuti i contributi omessi e le sanzioni relative, risultanti dai primi due verbali redatti dal servizio ispettivo dell'INPS (in data 17 e 21 giugno 1993, relative ai periodi dal 12 agosto 1987 al 13 gennaio 1989 e, rispettivamente, dal gennaio 1989 al marzo 1992), concernenti retribuzioni dovute, ma non corrisposte (dal 12 agosto 1987 al 13 gennaio 1989), al dipendente Cosimo De Nicolo (licenziato e, poi, reintegrato con sentenza del 20 gennaio 1991) e, rispettivamente, le retribuzioni per ferie non godute (dal 1989 al 1991), mensilità aggiuntive (relative al 1991), retribuzioni mensili (di febbraio e marzo 1992);

- risultano, poi, indebitamente conguagliati sgravi contributivi e fiscalizzazioni degli oneri sociali, non spettanti per lavoratori che non sono stati denunciati agli Istituti previdenziali (ai sensi dell'art. 6, comma nono, lettera a, decreto-legge n. 338, convertito in legge n. 389 del 1989), per cui sono dovute le sanzioni per le omissioni contributive che ne conseguono;

- risultano debitamente conguagliati, invece, sgravi contributivi e fiscalizzazioni degli oneri sociali - relativamente a retribuzioni, non inferiori a m quelle previste dai contratti collettivi, che non siano state pagate per l'insolvenza del datore di lavoro, pur essendo state denunciate agli Istituti P previdenziali (come risulta dal verbale redatto dal servizio ispettivo dell'INPS in data 26 agosto 1993 e relative al periodo dal gennaio 1989 al dicembre 1991) - per cui non sono dovute le sanzioni per le asserite omissioni contributive conseguenti;

- fiscalizzazione e sgravi da recuperare perché non spettanti - come risulta dai verbali ispettivi - sono correttamente commisurati ad una pluralità di violazioni e di omissioni - che hanno riguardato la generalità dei dipendenti - mentre risulta applicato dagli stessi verbali, del pari correttamente, il "sistema sanzionatorio di cui alla legge 48/88" (di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536: n.d.e.).
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso principale per Cassazione, affidato ad un motivo.
L'intimata Curatela del fallimento della E.B.I. S.p.a. resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale - affidato a tre motivi ed illustrto da memoria - al quale resiste, con controricorso, il ricorrente principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale a quello incidentale - in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.) - previo rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto proposto dall'intimato e notificato, tempestivamente, entro il termine (di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale) - ( stabilito (dall'articolo 370 c.p.c.) per la notifica del (contestuale) controricorso - mentre non rileva in contrario - secondo la giurisprudenza ora consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 4990/83, 4640/89, 7746/90, p 2331, 11034/91, 7339/96, 652/98 delle sezioni unite, n. 6664/97, 4789/2001, 5635, 7325/2002, 11231/2003 delle sezioni semplici) - la scadenza del termine annuale d'impugnazione, dal deposito della sentenza impugnata (di cui all'articolo 327 c.p.c.), ancorché ne risulti investito un capo autonomo rispetto quello investito dal ricorso principale, non essendo dalla legge previsto alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva medesima.

2.1. Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, comma 1, lettera a, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convenuto
nella legge 29 febbraio 1998, n. 48), nonché vizio di motivazione (ari 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che non fossero dovute (a norma della disposizione invocata) le somme aggiuntive (ed. sanzioni civili ) per il "mancato o ritardato pagamento di contributi (....) il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o obbligatorie" - in dipendenza del conguaglio dei contributi dovuti con sgravi contributivi e fiscalizzazioni degli oneri sociali - sebbene i benefici contributivi pretesi non spettassero a controparte - che aveva, bensì, denunciato all'ente previdenziale i propri dipendenti con indicazioni delle retribuzioni, ma non avesse, tuttavia, effettivamente corrisposto le retribuzioni - e, peraltro le sanzioni civili sono una conseguenza automatica dell'omesso o tardivo pagamento dei contributi. Con il primo motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 3 decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440;

articolo 6, comma 9, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la Curatela del fallimento della E.B.I. S.p.a. censura la sentenza impugnata - per averle negato il beneficio degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali - sebbene la p denuncia all'ente previdenziale di retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali fosse sufficiente, a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione denunciata, al fine della spettanza dei benefici pretesi - nel vigore della prima delle disposizioni invocate (art. 3 decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito in legge 31 luglio 1986, n. 440, cit.) - mentre la disposizione successiva (articolo 6, comma 9, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, cit.) prevede,
bensì, espressamente - quale condizione per l'accesso agli stessi benefici - che i lavoratori "siano stati retribuiti con retribuzioni (non) inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1", ma la denuncia delle stesse retribuzioni all'ente previdenziale, tuttavia, resta idonea - a prescindere dall'effettivo pagamento delle retribuzioni medesime, ed in dipendenza dell'obbligazione, che ne risulta assunta dal datore di lavoro - al raggiungimento dello scopo perseguito di obbligare il datore di lavoro, appunto, "ad applicare i minimi contrattuali fissati dalla contrattazione collettiva", ancorché non sia vincolato dagli stessi "contratti collettivi di diritto comune";
tanto più la conclusione proposta si impone, ove si consideri che l'adempimento parziale delle retribuzioni è dipeso, nella specie, dalla ammissione del datore di lavoro al fallimento (che ha provveduto, tuttavia, al pagamento integrale delle retribuzioni medesime).
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 6, comma 10, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389), nonché
vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per non avere, comunque, commisurato - al periodo del mancato pagamento di retribuzioni - la negazione del beneficio degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Con il terzo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo
4 decreto-legge 22 P marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151) - la ricorrente incidentale censura la sentenza
impugnata per non avere applicato la "disciplina sanzionatoria" - prevista dalla disposizione invocata (articolo 4 decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151) -
sebbene questa fosse in vigore "alla data in cui sono stati eseguiti gli accertamenti ispettivi".
All'esito dell'esame congiunto - suggerito dalla reciproca connessione - il ricorso principale risulta fondato, mentre risulta infondato il ricorso incidentale.

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