Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16496

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/04/2023, n. 16496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16496
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P GIUSEPPE nato a NAPOLI il 05/06/1958 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Presidente S A;
lette le conclusioni del PG R G che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 30 maggio 2022, con la quale era stato rigettato il reclamo proposto da G P, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), volto all'ottenimento dell'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari (lievito e farina).

2. Ricorre G P, a mezzo del difensore avv. R E, che deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen., e il difetto di motivazione per assoluta mancanza e illogicità della stessa. La motivazione del Tribunale di sorveglianza, basata sulla circostanza secondo la quale il detenuto non aveva specificato la gravità e l'attualità del danno che gli avrebbe arrecato il divieto di acquisto di quegli alimenti, come statuito dall'art. 69, comma 6, lett. b) ord. pen., si sarebbe "attestata" sull'omessa specificazione del pregiudizio e non sulla legittimità, la razionalità, la proporzionalità del divieto. Il divieto sarebbe legittimo soltanto se funzionale a scongiurare pericoli che attentano alla sicurezza pubblica, altrimenti rappresenterebbe una ingiustificata afflizione del detenuto. P aveva anche eccepito che altri detenuti sottoposti a regime differenziato ristretti presso la CC di Bancali Sassari godevano del diritto a lui negato, ma il Tribunale non aveva risposto alla specifica questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell'Amministrazione di inosservanza di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio».Dunque, il primo presupposto essenziale per l'attivazione del rimedio risarcitorio è costituito dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva che l'art. 69 ord. pen. qualifica come «diritto». Tale posizione soggettiva è certamente configurabile, in via astratta, in relazione alle questioni che attengono alla cottura dei cibi e all'acquisto di generi alimentari, trattandosi di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi e che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla
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