Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2021, n. 29556

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 14 settembre 2021. Le parti in causa erano da un lato gli Stati Uniti d'America, ricorrenti, e dall'altro un lavoratore italiano, controricorrente, che aveva impugnato il proprio licenziamento. Il lavoratore richiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate, sostenendo la giurisdizione del giudice italiano. Gli Stati Uniti, al contrario, invocavano il difetto di giurisdizione, richiamando l'immunità prevista dalla Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati.

La Corte ha rigettato il ricorso degli Stati Uniti, affermando la giurisdizione del giudice italiano. Ha argomentato che, in base all'articolo IX della Convenzione di Londra del 1951, le condizioni di lavoro del personale civile assunto per esigenze locali dalle forze armate devono essere regolate dalla legislazione italiana, inclusa la tutela giurisdizionale. La Corte ha sottolineato che la questione della giurisdizione deve essere risolta in base a tale Convenzione, che prevede una rinuncia all'immunità per i rapporti di lavoro a "statuto locale". La decisione si basa su una consolidata giurisprudenza che riconosce la competenza del giudice italiano in tali controversie, escludendo che l'immunità possa operare in questo contesto.

Massime1

In tema di controversie relative ad un rapporto di lavoro prestato in Italia da personale civile italiano, presso una base militare USA e alle dipendenze delle forze armate americane, e quindi di uno dei Paesi aderenti alla NATO, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, trovando applicazione l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la l. n. 1355 del 1955, secondo cui le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno; né tale disciplina speciale è stata derogata dall'art. 11, comma 2, lett. c), della Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni che, nelle disposizioni finali, ha fatto salvi gli accordi internazionali già vigenti tra gli Stati Parti su materie analoghe all'oggetto della Convenzione medesima.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2021, n. 29556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29556
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

29556-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati LICENZIAMENTI GUIDO RAIMONDI Primo Presidente f.f. INDIVIDUALI FELICE MANNA Presidente di Sezione IMMUNITA' STATO ENRICO MANZON Consigliere ESTERO GIURISDIZIONE LUIGI ALESSANDRO SCARANO Consigliere ALBERTO G Consigliere ALDO CTO Consigliere Ud. 14/09/2021 PU MARCO MARULLI Consigliere R.G.N. 17548/2020 ANTONIETTA SCRIMA Consigliere REP hon 29556 R M Consigliere Rel. - c.u. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 17548/2020 proposto da: STATI UNITI D'AMERICA, in persona del Capo dell'Ufficio Europeo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti d'America, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGOSTINO DEPETRIS 86, presso lo studio dell'avvocato F S, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Luca RADICATI DI BROZOLO e M T;
ricorrente -

contro

C F, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore CIULLA;
controricorrente - Ric.2020 n.17548 sez.SU - ud.14-09-2021 -1- 352 यू avverso la sentenza n. 176/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 26/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere R M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha chiesto di respingere il ricorso. uditi gli avvocati L R D B, M T e S C.

FATTI DI CAUSA

1. Carmelo Fiscella, impiegato sin dal 1992 presso la Stazione Comunicazioni del Comando della Marina Militare americana (NAVCOMTELSTA), articolazione della Naval Computer and Telecomunications Area Master Station Atlantic (NCTAMS LANT), poi U.S. Naval Computer & Telecomunication Station (NCTS) di Sigonella, con ricorso ex art. 1, comma 47, legge n. 92 del 2012, ha impugnato il licenziamento intimato l'8 ottobre 2015 chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni oltre regolarizzazione contributiva.

2. Il Tribunale adito, prima con ordinanza del 4 aprile 2017, poi con sentenza del 30 gennaio 2019, in accoglimento dell'eccezione formulata dal Governo degli Stati Uniti, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo applicabile, in materia, l'art. 11, co. 2, lett. c) della Convenzione di New York che introduce un'eccezione alla giurisdizione dello Stato ospitante (cd. immunità ristretta), in tutti i casi in cui l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga e la reintegrazione di un lavoratore.

3. La Corte d'appello di Catania, decidendo il gravame svolto dal lavoratore, con sentenza n.176 del 2020 ha ribaltato il giudizio di primo grado e affermato la giurisdizione del giudice italiano, con Ric.2020 n.17548 sez.SU - ud.14-09-2021 -2- rimessione delle parti dinanzi al primo giudice, ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ., richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a partire dalla sentenza n. 8858 (recte 8588) del 1996, secondo cui, in applicazione dell'art. IX della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1355 (nonché dell'art. 8 dell'accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083), le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dagli organi militari e dagli uffici civili della N.A.T.O. per i bisogni locali di manodopera, al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno (nella specie, l'Italia), con riferimento alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro e alla tutela giurisdizionale dei lavoratori.

4. La Corte d'appello ha ritenuto irrilevante che la richiamata giurisprudenza di legittimità fosse antecedente alla Convenzione di New York e alla sua ratifica in Italia, dal momento che lo stesso Governo degli Stati Uniti riconosceva, da un lato, che tale Convenzione non fosse ancora entrata in vigore per mancato deposito del trentesimo strumento di ratifica e, dall'altro, che la stessa si fosse limitata a dichiarare norme già esistenti nel diritto internazionale consuetudinario, vigenti nel nostro ordinamento, in virtù dell'art. 10 Cost., e tenute presenti dalla giurisprudenza di legittimità nella interpretazione della Convenzione di Londra riguardante specificamente i paesi del Patto Atlantico;
ha rimarcato, infine, che la questione di giurisdizione concernente i rapporti di lavoro, come quello in esame, dovesse dirimersi sulla base della Ric.2020 n.17548 sez.SU - ud. 14-09-2021 -3- Convenzione di Londra anche dopo la stipula della Convenzione di New York e, ancor più, dopo la ratifica, di quest'ultima, da parte dello Stato Italiano (all'uopo richiamando Cass., Sez. Un., n. 16248 del 2011 e, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 8228 del 2019, ancora in tema di rapporti di lavoro in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO sulla base della Convenzione di Londra del 1951).

5. Contro tale decisione ricorrono per cassazione gli Stati Uniti d'America, con ricorso ulteriormente illustrato con memoria, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto all'azione di reintegrazione proposta dal Fiscella, ai sensi del diritto consuetudinario e alla stregua della Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati.

6. Fiscella Carmelo ha resistito con controricorso.

7. L'Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Gli Stati Uniti d'America chiedono l'annullamento della sentenza impugnata assumendo che l'articolo IX, comma 4 della Convenzione di Londra non conterrebbe alcun regolamento pattizio della giurisdizione ma si limiterebbe a garantire il rispetto esclusivamente della legislazione di diritto sostanziale dello Stato in cui si svolge il rapporto e non costituirebbe nemmeno una deroga al generale regime dell'immunità dello Stato estero, rispetto a pretese volte a vedere ricostituito il rapporto di lavoro, alla stregua del diverso regime previsto dall'art. 11, co. 2) lett.c) della Convenzione di New York sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

9. Argomenta la parte ricorrente che, rispetto alla norma ritenuta applicabile nella specie - la Convenzione di New York sulle immunità Ric. 2020 n.17548 sez.SU - ud. 14-09-2021 -4- - deve escludersi l'ipotizzabilità di una rinuncia giurisdizionali all'immunità giurisdizionale, non essendo stato prestato, in termini espliciti, alcun consenso all'esercizio della giurisdizione (a mente dell'art. 7, 2° comma, Convenzione di New York);
aggiunge che la deroga opererebbe, eventualmente, solo nel senso dell'ampliamento dell'ambito di operatività dell'immunità giurisdizionale, e non del suo restringimento, alla stregua dell'art. 11, 1° comma, Convenzione di New York che pone la regola generale dell'assenza di immunità giurisdizionale nei rapporti privatistici, introducendo, però, la possibilità di deroga pattizia, nel senso di consentire la previsione pattizia di un'immunità laddove, altrimenti, l'immunità non opererebbe, ragione per cui l'articolo IX, 4° comma, della Convenzione di Londra non potrebbe considerarsi una deroga, tanto meno esplicita. 10. Contesta, altresì, che, in materia, possa assumere rilevanza decisiva quanto statuito dall'art. 8, lett. f, del d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083 disposizione applicabile esclusivamente al personale civile - impiegato da un Quartiere Generale interalleato che, con riferimento al personale civile a statuto locale di cui all'articolo IX della Convenzione di Londra, prevede che le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane;
che l'assunzione avverrà in conformità alle leggi italiane;
che si provvederà al trattamento assistenziale e previdenziale di tale personale in conformità alle leggi italiane;
che «Qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro . . . potrà essere risolta dai competenti organi interni NATO senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane». 11. In definitiva, la parte ricorrente chiede applicarsi il criterio interpretativo dell'applicazione uniforme dell'art. IX, 4° comma, Ric.2020 n.17548 sez.SU - ud. 14-09-2021 -5- della Convenzione di Londra, tenuto conto delle decisioni delle Corti canadesi e inglesi, che hanno escluso che detta Convenzione si occupi di giurisdizione o di immunità, e di risolvere il conflitto, meramente apparente di fonti, nel senso che solo la Convenzione di New York, e non la Convenzione di Londra, si occupa di giurisdizione e di immunità giurisdizionale, ovvero il conflitto di fonti nel senso della prevalenza della regola di diritto consuetudinario internazionale consolidata e trasfusa nell'art. 11, 2° comma, lett c) della Convenzione di New York, che preclude l'esercizio della potestas judicandi nell'ipotesi di domanda volta ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, sul presupposto che nulla vieta che il diritto consuetudinario successivo abroghi quello pattizio anteriore. 12. Il ricorso, ammissibile in quanto la sentenza della Corte di appello deve ritenersi definitiva e, quindi, non ricadente nel divieto dettato dall'art. 360, comma 3, cod. proc. civ. (fra tante, Cass., Sez.Un., 22 dicembre 2015, n. 25774), non è fondato. 13. Il signor Fiscella, impiegato d'ordine, è stato assunto, per esigenze locali delle Forze armate americane, alle dipendenze di NAVCOMTELSTA - comando della Marina statunitense che fornisce la connessione telefonica e di rete nella Stazione navale di Sigonella m - priva di personalità giuridica separata rispetto al Governo degli organo della Stati Uniti d'America, a uso esclusivo degli USA, e non è NATO. 14. Trattasi di un rapporto di lavoro svolto presso una base militare degli Stati Uniti d'America in Italia, qual è la Stazione navale di Sigonella, alle dipendenze delle forze armate di un Paese appartenente alla NATO, per cui occorre prendere le mosse dallo statuto delle forze armate negli stati membri della Nato, disciplinato dalla Convenzione Ric.2020 n.17548 sez.SU -ud.14-09-2021 -6- di Londra del 19 giugno 1951, ratificata dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335. 15. La Convenzione siglata a Londra nel 1951, genericamente indicata come «Statuto delle truppe della NATO» disciplina lo status del personale militare degli stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord che si trovino nel territorio di un altro stato parte e, al contempo, regola lo status dei membri delle basi militari Nato o americane stazionanti in territorio italiano. 16. La Convenzione disciplina anche lo status del personale civile al seguito della forza armata dell'Alleanza stazionante nel nostro territorio e del personale civile dello stato di soggiorno

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