Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2021, n. 2460

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A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in l. n. 114 del 2014, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dall'art. 16 ter, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, modificato dall'art. 45-bis, comma 2, lettera a), numero 1), del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 114 del 2014, e successivamente sostituito dall'art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 217 del 2017, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del d.lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2 del 2009, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato Ini-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/02/2021, n. 2460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2460
Data del deposito : 3 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

N 24 60-2 1 FN. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE UMBERTO LUIGI CESARE Dott. - Presidente - GIUSEPPE SCOTTI Dott. MARCO VANNUCCI - Consigliere - Ud. 11/12/2020 - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Consigliere - PU - Rel.Consigliere - R.G.N. 34135/2018 Dott. STEFANO OLIVA Cear. 2460 - Consigliere - Rep. Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 34135-2018 proposto da: OR SS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende -· ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

- intimato -

4877 avverso la sentenza n. 333/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 14/05/2018;
2020 ز udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa RITA SANLORENZO, la quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 17.2.2017 il Tribunale di Perugia rigettava l'opposizione proposta da AO MO avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria, formulata dal richiedente. Con la sentenza impugnata, n. 333/2018, la Corte di Appello di Perugia dichiarava la nullità della citazione in appello con la quale il AO aveva proposto gravame avverso la decisione di prima istanza, poiché l'atto era stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato diverso da quello indicato nel Re.G.Ind.E. (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) ed il ricorrente aveva, in prima udienza, espressamente rifiutato il termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Taore affidandosi a cinque motivi. Il Ministero dell'Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso, originariamente chiamato nell'adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 5.11.2019, è stato rinviato in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 3093/2020. RAGIONI DELLA DECISIONE V Ric. 2018 n. 34135 sez. S1 ud. 11-12-2020 -2- Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 291 c.p.c. e dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente dichiarato la nullità della citazione introduttiva del gravame. La censura è fondata. La Corte umbra dà atto che il Taore aveva notificato per via telematica l'atto di citazione in appello all'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata perugia@mailcert.avvocaturastato.it diverso da quello risultante dal ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.) gestito dal Ministero della Giustizia. Inoltre, la decisione impugnata dà atto che, alla prima udienza, la difesa dell'appellante aveva "rifiutato il termine per il rinnovo della notifica al Ministero, che la Corte avrebbe potuto concedere ex art. 291 c.p.c., affermando di ritenere valida ex art. 11 R.D. n. 1611/33 la notifica effettuata e chiedendo perciòperciò la dichiarazione di contumacia del Ministero" (cfr. pag. 2). Su tali premesse di fatto, la Corte territoriale ha ritenuto nulla la notificazione dell'atto introduttivo del gravame, sul presupposto che, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D. M. n. 44 del 21/2/2011 (regolamento emanato in attuazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e successive modificazioni, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del D. L. n. 193 del 29/12/2009, convertito in Legge n. 24 del 22/2/2019), l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Re.G.Ind.E. sia l'unico indirizzo presso il quale sia consentito eseguire notificazione di atti per via telematica. Il ricorrente contesta l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, richiamando una pronuncia del Tribunale di Milano Ric. 2018 n. 34135 sez. S1 - ud. 11-12-2020 -3- e sostenendo che la notificazione dell'atto di appello all'Avvocatura Distrettuale dello Stato avrebbe dovuto essere considerata valida, a nulla rilevando da quale elenco sia stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato, purché si tratti di un elenco pubblico. Secondo il ricorrente, peraltro, l'elencazione dei pubblici registri contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata presso cui sarebbe possibile eseguire le notificazioni in via telematica non avrebbe abrogato la domiciliazione presso l'Avvocatura dello Stato prevista, in via generale, dall'art. 11 del R. D. n. 1611 del 1933, che dunque si aggiungerebbe a quella di cui all'art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994. Inoltre, il registro INI-PEC (acronimo per Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata) sarebbe un pubblico elenco, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge n. 221 del 7.12.2012, e dall'art. 6 bis del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale), nonché dell'art. 149 bis, commi 1 e 2, c.p.c. e dell'art. 3 bis, comma 1, della Legge n. 53 del 21.1.1994. Sul tema delle notificazioni eseguite mediante posta elettronica certificata si è assistito, negli ultimi anni, ad un vivace dibattito giurisprudenziale. Questa Corte ha affermato, innanzitutto, che in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell'introduzione del cd. "domicilio digitale" (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui all'art. 16 sexies del D. L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D. L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114 Ric. 2018 n. 34135 sez. S1 - ud. 11-12-2020 -4- del 2014), la notificazione dell'atto di appello vada eseguita all'indirizzo p.e.c. del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur se esso non sia stato indicato negli atti dal difensore medesimo, sicché è nulla la notificazione che sia stata effettuata -ai sensi dell'art. 82 del R. D. n. 37 del 1934- presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14914 del 08/06/2018, Rv. 649318;
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n.14140 del 23/05/2019, Rv. 654325;
Cass. Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 1411 del 18/01/2019, non massimata). E' stato al contempo ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R. D. n. 37 del 1934- presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, nel caso in cui il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020, Rv. 656890). Si è inoltre affermato che qualora la parte, pur avendo eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del R. D. n. 37 del 1934, abbia indicato nei propri atti un indirizzo di posta elettronica certificata, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, sussiste l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza d'appello eseguita presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica Ric. 2018 n. 34135 sez. S1 - ud. 11-12-2020 -5- certificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020, Rv. 657819). I richiamati precedenti condividono il presupposto di fondo, rappresentato dalla prevalenza del cd. "domicilio digitale” su ogni altra forma di domiciliazione

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