Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2022, n. 28399
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Segnala un errore nella sintesiLa sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda un ricorso contro una decisione della Corte d'Appello di Lecce, che aveva riformato una sentenza di primo grado sul licenziamento di un lavoratore. Il ricorrente ha contestato la legittimità del licenziamento, sostenendo che fosse ritorsivo e privo di giustificato motivo, mentre la parte datoriale ha invocato la necessità di riduzione del personale a seguito di una delibera dell'ASL.
Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato l'intento ritorsivo del licenziamento, né l'onere probatorio a carico del datore di lavoro riguardo alla giustificazione del recesso. La Corte ha sottolineato che, per escludere la ritorsività, era necessario dimostrare sia la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, elementi che la Corte d'Appello aveva separato erroneamente. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato per un nuovo esame, imponendo alla Corte d'Appello di seguire i principi giuridici stabiliti.
Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato l'intento ritorsivo del licenziamento, né l'onere probatorio a carico del datore di lavoro riguardo alla giustificazione del recesso. La Corte ha sottolineato che, per escludere la ritorsività, era necessario dimostrare sia la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo sia l'impossibilità di ricollocare il lavoratore, elementi che la Corte d'Appello aveva separato erroneamente. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato per un nuovo esame, imponendo alla Corte d'Appello di seguire i principi giuridici stabiliti.
Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6430-2019 proposto da: A V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato G B;- ricorrente -contro S C in proprio e nella qualità di legale rappresentante della PROCIV ARCI FRANCAVILLA Oggetto R.G.N. 6430/2019 Cron. Rep. Ud. 11/07/2022 PU FONTANA ONLUS, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato N L;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1013/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 247/2018;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. V A ha agito in giudizio nei confronti della sua datrice di lavoro Associazione PROCIV- ARCI Francavilla Fontana Onlus (d’ora in avanti, PROCIV) e del legale rappresentante della stessa, C S, per far dichiarare la nullità o l’illegittimità del licenziamento, intimato il 27.6.2016, per riduzione di personale a seguito di Delibera dell’ASL di Brindisi n. 1111 del 27.6.2016. 2. Il Tribunale di Brindisi ha dichiarato la nullità del licenziamento perché ritorsivo ed ha condannato la PROCIV e il legale rappresentante a reintegrare il lavoratore e a risarcirgli il danno, ai sensi dell’art. 18, comma 2, legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, escludendo l’applicabilità del d.lgs. n. 23 del 2015 in ragione del patto in tal senso concluso tra le parti. 3. La Corte d’appello di Lecce, adita dalla parte datoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha giudicato illegittimo il licenziamento, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro ed ha condannato la PROCIV e C S al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva in misura pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.4. La Corte territoriale ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento sulla base delle seguenti considerazioni: le pretese del dipendente di ottenere l’applicazione del c.c.n.l. ANFASS Onlus, in luogo del c.c.n.l. ANPAS, erano state accolte dalla datrice di lavoro, sia pure dietro sollecitazione sindacale, e i lavoratori avevano ottenuto l’inquadramento contrattuale e le differenze retributive rivendicate;la richiesta del lavoratore di ricevere i dispositivi di protezione individuale, avanzata con lettera del 18.2.16, non poteva ritenersi correlata al licenziamento in quanto era stata sottoscritta non solo dall’A e dagli altri lavoratori part time (poi licenziati), ma anche da lavoratori full time non destinatari di alcun licenziamento;la richiesta del lavoratore di trasformazione del contratto da part time in full time , rim asta inascoltata, aveva alla base la problematica dell’esubero dei dipendenti rispetto al limite massimo previsto dalle norme regionali, che era stata affrontata con l’accordo sindacale del 29.5.2015 e che è alla base del licenziamento intimato dalla PROCIV. 5. Ha, comunque, ritenuto che una eventuale finalità ritorsiva non potesse costituire motivo illecito determinate data l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso accertato in base ai seguenti dati: - a seguito del bando dell’Asl di Brindisi del 9.5.2013, il servizio sanitario di trasporto di emergenza-urgenza 118 nel territorio di Brindisi è stato affidato alla ASP di Ostuni che ha destinato al servizio 118 di Brindisi-Centro, in virtù di clausola sociale, quattro dipendenti a tempo pieno;- nello schema di convenzione allegato al bando era stabilito (art. 5) che l’Associazione aggiudicataria, secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1479 del 30.6.2011 e n. 1788 del 2.8.2011, avrebbe potuto avvalersi di lavoratori subordinati nel numero massimo di 4 unità full time (o di 8 unità part time), per ogni postazione 118 affidata in convenzione;- la ASP di Ostuni, per esigenze organizzative non meglio precisate, ha assunto ulteriori sei dipendenti a tempo pieno, tra cui V A;tale assunzione ha provocato un “grave aggravio di uscite rispetto alle entrate” e indotto la ASP di Ostuni a rinunciare alla gestione del servizio per eccessiva onerosità sopravvenuta;- per far fronte all’emergenza causata da tale rinuncia, la ASL di Brindisi, con deliberazione n. 860 del 22.5.2015 e a seguito di pubblico sorteggio, ha affidato temporaneamente la gestione del 118 di Brindisi-Centro all’Associazione PROCIV che, per effetto della clausola sociale, avrebbe dovuto assumere con contratti a tempo pieno i dieci dipendenti precedentemente adibiti a quella postazione;- la convenzione stipulata tra la ASL di Brindisi e la PROCIV il 28.5.2015, nella parte normativa, ricalcava la convenzione già stipulata con la ASP di Ostuni, il cui art. 5 fissava il numero di lavoratori subordinati per ogni postazione 118 nel numero massimo di 4 unità full time (o di 8 unità part time);- per risolvere la contraddittorietà creatasi tra la delibera n. 860 del 22.5.2015 (contenente la clausola sociale che imponeva alla PROCIV l’assunzione a tempo pieno dei dieci dipendenti) e la convenzione del 28.5.2015 (che limitava il numero massimo di dipendenti a quattro full time oppure 8 part time), il 29 maggio 2015 si era svolto un incontro tra le due associazioni (PROCIV e ASP di Ostuni), i lavoratori e il sindacato, nel corso del quale si era stabilito che la PROCIV avrebbe assunto immediatamente con contratto a tempo indeterminato full time solo i quattro lavoratori in forza presso l'ASP di Ostuni sin dal momento dell’aggiudicazione del servizio mentre gli altri sei lavoratori, assunti dalla citata ASP in epoca posteriore (tra cui V A) sarebbero stati assunti con contratto part-timea tempo determinato fino a dicembre 2015 e con contratto part-time a tempo indeterminato per il periodo successivo;- A Vito, unitamente ad altri due lavoratori (Scagliarini e Saponaro), con lettera del 26.5.2016 diretta all’ASL di Brindisi e alla PROCIV, ha denunciato il mancato rispetto della delibera n.860 del 22.5.2015 e, specificamente, la mancata assunzione con contratto full time;- a seguito di tale lettera, l’ASL di Brindisi, con delibera n. 1111 del 27.6.2016, ha provveduto alla “parziale rettifica in autotutela della deliberazione n. 860 del 22.5.2015” in maniera da renderla conforme all’art. 5 della convenzione del 28.5.2015 (e alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1479 del 30.6.2011 e n. 1788 del 2.8.2011) sul numero di lavoratori addetti ad ogni singola postazione di 118;- secondo la Corte d’appello , l'assunzione da parte di PROCIV dei sei lavoratori (tra cui A) in esubero dalla ASL di Ostuni era stata effettuata solo in ragione della delibera n. 860/2015 e non per autonome esigenze di personale;la successiva delibera di rettifica n. 1111/2016 aveva imposto a PROCIV di ricondurre il numero dei dipendenti entro i limiti consentiti e ciò integrava un’esigenza di riduzione del personale;- il licenziamento di A era pertanto giustificato dal motivo oggettivo di riduzione del personale, in termini di soppressione dei posti creati in eccesso;- la PROCIV, tuttavia, non aveva adempiuto all'onere di provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altri settori aziendali o in altre mansioni, sebbene risultasse che nel mese di giugno 2016 A fosse stato inserito nei turni di lavoro presso la postazione 118 di Brindisi-Porto e sebbene risultasse che il 6 luglio 2016, pochi giorni dopo il licenziamento di A e degli altri lavoratori assunti part - time , la PROCIV avesse riassunto due di essi, con le medesime mansioni;questi dati dimostravano l'esistenza della possibilità di repechage;- che l’allegazione di PROCIV, di aver riassunto due lavoratori part time in seguito al licenziamento di un dipendente full timeper motivi disciplinari, non smentiva la possibilità di repechage per la sost anziale contestualità dei licenziamenti, non avendo inoltre l’Associazione allegato e provato i criteri adoperati per la scelta dei lavoratori riassunti, con conseguente illegittimità del recesso intimato all’attuale ricorrente.
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