Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2014, n. 18076

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Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ingiustificata l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, alla moglie sul mero presupposto, pur inserito in un contesto di crisi economica e sociale, dello stato di disoccupazione dei loro due figli, entrambi ultraquarantenni).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/08/2014, n. 18076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18076
Data del deposito : 20 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. L A P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 24994-2012 proposto da:
R.L.L. (c.f. (OMISSIS) ) elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GOITO 29, presso l'Avvocato P P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
C.V. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1524/2012 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. A P L;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C G che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Belluno, con sentenza 21 aprile 2011, pronunciò la separazione personale dei coniugi C.V. e R.L.L.
, che avevano contratto matrimonio il (OMISSIS) ;
la addebitò al marito;
revocò l'assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito disposta a suo tempo a favore della moglie e impose al marito il pagamento di un contributo per il mantenimento della moglie;
compensò le spese del giudizio. La R. impugnò la sentenza lamentando la revoca dell'assegnazione della casa, poiché i due figli conviventi benché maggiorenni e adulti (essendo nati nel (OMISSIS) ) non erano economicamente autosufficienti e vivevano con lei;
chiese inoltre l'aumento dell'assegno di mantenimento e censurò il capo relativo alle spese.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza 29 giugno 2012, ha rigettato il gravame e compensato le spese del grado di giudizio. La R. ricorre per cassazione sulla base di due motivi;
la controparte non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 115 e 116 c.p.c.) e dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova. La corte del merito erroneamente avrebbe ritenuto che il raggiungimento dell'età adulta dei figli, benché non autosufficienti e conviventi, determinasse un'inversione dell'onere della prova a carico del genitore richiedente l'assegnazione della casa coniugale, il quale sarebbe tenuto ad offrire la prova impossibile che i figli siano esenti da responsabilità per il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica, mentre al contrario dovrebbe essere l'altro genitore (interessato a liberarsi dall'obbligo di mantenimento) a dover dimostrare che la responsabilità per il permanere della disoccupazione sia imputabile agli stessi figli.
Il motivo è infondato.
Si deve premettere che l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, come risulta dai previgenti art. 155 c.c. e art. 155 quater c.c., comma 1, (quest'ultimo introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54) e dall'attuale art. 337 sexies c.c., comma 1,
(introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) che, facendo riferimento all'"interesse dei figli", subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (v. Cass. n. 21334 e n. 18440 del 2013). Nella specie, la corte veneziana ha ritenuto che, in considerazione dell'età adulta dei figli (entrambi ultraquarantenni), dovesse essere la madre interessata all'assegnazione

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