Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/07/2019, n. 29229

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/07/2019, n. 29229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29229
Data del deposito : 4 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASSROALLAH ADIL nato il 01/01/1983 avverso la sentenza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Motivi della decisione Il ricorso di N A avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli art 73, comma 4, d.P.R. 309/90, (detenzione illecita di circa KG 4 di hashish pari a 15.476 dsm trasportata nell'autovettura di cui era alla guida occultata in una borsa situata dietro il sedile del conducente) è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia essenzialmente, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, A e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato e rigettato alla luce del materiale probatorio in atti i motivi di gravame attinenti alla versione alternativa priva di qualsiasi riscontro fattuale oltre che logico del trasporto inconsapevole per conto di terzi della sostanza stupefacente (fol 1 e 3). Quanto alla dosimetria della pena, la Corte territoriale con un giudizio di merito legittimo e non censurabile in questa sede ha richiamato la gravità del fatto gli esiti di laboratorio, l'elevato numero di dosi ricavabili dall'hashish trasportato nella sua autovettura ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale che si è concretizzato nel fornire elementi non esaustivi, limitati ma suscettibili di approfondimento investigativo. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi