Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11284

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2003, n. 11284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11284
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

E 65190 N ZIO

EPUBBLICA

1986 A R / се /4 IST ITALIANA284/03 6 1 1284 03 2 5 EG . .R N. R .P - IA D A B D L R E LL. E D A T A SI T N B. U SEN SE IB A IN

NOME DEL T E IA

Chcessione go- I Oggetto: R 1 A 13 T R vernativa sunna società E . T N LA CORTE SUPREM DI ASE ZIONE A M SEZIONE QUINTA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13347/1999 Presidente Cron. 25155 Bruno Saccucci Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. Consigliere Ud. 10.02.2003 Nino Fico Vittorio Ragonesi Consigliere A M Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze, in persona del Ministro in 60.5942 carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la TwoG cui sede Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

- ricorrente -

contro la

PLASTAL ZPC

Spa, incorporante la Elfin Spa, con sede in Pordenone, Via Giardini Cattaneo 3, in persona del procuratore speciale alle liti dottor G R, rappresentata e difesa dall'avv. F M di Milano e dall'avv. O S di Roma, presso il quale, in Roma, Piaz- za della Libertà 13, è elettivamente domiciliata; - intimata e controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 17 luglio 1998, n. 446/98, depositata il 29 agosto 1998; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE M CAMPIONE CIVILE 65190 391 N. udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 10 febbraio 2003 dal Cons. A M; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale C D, che ha concluso per ilrigetto del ricorso; Svolgimento del processo 1.1. I 22 giugno 1999, su richiesta del Ministro delle finanze, viene notificato alla Plastal ZPC Spa presso l'avvocato Federico Rosati in Trieste, via Donota 3, procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, un ri- corso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trieste 17 lu- glio 1998, n. 446/98, che, in accoglimento parziale sia dell'appello principa- le dell'Amministrazione finanziaria dello Stato sia dell'appello incidentale della società, ha riformato la sentenza del Tribunale di Trieste 29 luglio-14 agosto 1997, n. 1026/97, e ha condannato l'Amministrazione delle finanze al pagamento in favore della società appellata lire 63.000.000, oltre agli inte- ressi di mora, con le modalità e i tassi ex art. 1 e 5 L. 26 gennaio 1961, n. 29, dal 20 giugno 1991 su lire 39.000.000, dal 30 luglio 1992 su lire 12.000.000, dal 6 novembre 1993 su lire 12.000.000, in ogni caso al saldo, compensando le spese di primo grado e addossando all'amministrazione fi- nanziria le spese relative al giudizio di appello. 1.2. I fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: - con sentenza 29 luglio-14 agosto 1997, n. 1026/97, il Tribunale di Trieste, ad esito di una controversia per la restituzione degli importi, versati a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale dell'iscrizione nel Registro delle società, per gli anni dal 1986 al 1992, condanna l'Ammini- M² strazione finanziaria a restituire alla società lire 7:500.000, relativa agli anni dal 1986 1992, con gli interessi di mora ex L. 26 gennaio 1961, n. 29, dalla domanda giudiziale, oltre alle spese di lite; - la sentenza di primo grado è appellata dall'Amministrazione delle finanze, che ne chiede la riforma sia con riguardo alla decadenza dal diritto al rim- borso ex art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, sia con riguardo alla misura degli interessi, che dovrebbero essere quelli previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e non quelli di diritto comune; la sentenza di primo grado è appellata in via incidentale anche dalla socie- tà relativamente alla quantificazione degli interessi moratori, già riconosciu- ti dal giudice di primo grado, che dovrebbero essere liquidati in base al dirit- to comune, perché tale disposizione del decreto ingiuntivo originario non sa- rebbe stata impugnata; la Corte d'appello di Trieste decide nel senso ricordato al punto 1.1 con la sentenza ora impugnata per cassazione. 1.3. La sentenza della Corte d'appello di Trieste 17 luglio 1998, n. 446/98, è, limitatamente ai motivi addotti nel ricorso per cassazione, così motivata: - per quanto concerne l'applicabilità della decadenza triennale di cui all'art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, non si condivide l'argomentazione svilup- pata dal giudice di prime cure e dalla società appellata, secondo la quale la decadenza sarebbe correlata ad errore, dovuto a colpa, del contribuente nel versare un importo non dovuto, mentre nella specie il pagamento avvenne perché imposto da legge illegittima per contrasto con la sovraordinata nor- mativa europea;
ne deriva che, sino a quando la direttiva europea non venne M esattamente riprodotta nell'ordinamento nazionale, non possono correre ter- mini di decadenza, sostanziali o processuali;
infatti la Corte di cassazione ha statuito che, ai fini dell'operatività della decadenza, non può distinguersi il motivo dell'avvenuto pagamento indebito;
poiché il solvens pagò sull'erro- neo presupposto della legittimità della normativa interna rispetto alla disci- plina comunitaria, era suo onere difendere tempestivamente il proprio dirit- to;
ne consegue che la decadenza prevista dall'art. 13 DPR 26 ottobre 1972, n. 641, non subisce limitazioni dalla normativa comunitaria e riguarda tutti i tipi di indebito, senza relazione alla causa dell'erroneo pagamento;
non po- teva perciò essere accolta la domanda, presentata dalla società appellata per le somme versate negli anni 1986 e 1987, perché l'istanza di rimborso, pre- vista a pena di decadenza, venne presentata dopo che era trascorso il trien- nio dai relativi pagamenti; -è, poi, incomprensibile la censura mossa dall'Amministrazione finanziaria, relativa alla tassazione degli interessi, perché il primo giudice ha applicato la norma speciale posta dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, invocata con il mo- tivo di gravame, - quanto al gravame incidentale, è infondata la pretesa della società di ve- dersi corrispondere gli interessi moratori sulle somme da rimborsare a far data dei singoli pagamenti, in quanto, attenendo la restituzione di somme indebitamente pagate a titolo di tassa di concessione governativa, trova ap- plicazione la specifica disposizione normativa, contenuta nell'art. 5 L. 26 gennaio 1961, n. 29, a prescindere dal fatto che l'indebito derivi da una deci- sione della Corte di giustizia europea;
tale norma prevede espressamente che gli interessi moratori, in caso di rimborso dell'indebito, decorrano dalla M data di presentazione della prescritta istanza di rimborso in sede amministra- tiva;
pertanto, comunque erroneamente, il primo giudice ha individuato il termine iniziale di decorrenza degli interessi moratori nella proposizione della domanda giudiziale, siccome previsto dalla norma generale sull'indebi- to ex art. 2033 cc, poiché nella specie trova applicazione la speciale norma sopra ricordata;
ne deriva che per l'importo di lire 7.000.000, di cui è effetti- vamente dovuto il rimborso, gli interessi decorrono dalle data di presenta- zione delle istanze di rimborso all'Intendenza finanza di Pordenone per gli anni dal 1988 al 1992. 2.1. Il Ministro delle finanze ricorre per cassazione proponendo un solo motivo di impugnazione. 2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata e che sia riconosciuto il diritto a detrarre dalle somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscri- zione di altri atti sociali, con applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dalla data della doman- da. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. 3.1. La società intimata resiste con controricorso notificato il 27 lu- glio 1999. 3.2. La società resistente conclude chiedendo che il ricorso del Mini- stro delle finanze sia rigettato sul punto della misura degli interessi. Con vit- toria di spese, competenze ed onorari. the Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448. 4.2. Dopo aver ricordato che l'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli an- ni 1985-1992 il lire 500.000 per ogni tipo di società e che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti sociali una tassa, variabile secondo il ti- po di società, in misura forfettaria annuale, e che, nel comma terzo dello stesso articolo, si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli in- teressi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 1999) e, quindi, per effetto del DM 10 dicembre 1998, al tasso del 5,50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso (anche in sede amministrativa), il ricorrente Ministro delle finanze deduce lo ius superve- niens e conseguentemente chiede il riconoscimento del diritto a detrarre dal- le somme corrisposte l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tas- sa annuale per l'iscrizione di altri atti sociali, liquidate in rapporto agli anni di iscrizione e al tipo di società, con conseguente applicazione, sulla somma che risulterà dovuta in restituzione, degli interessi del 2,50% decorrenti dal- la data della domanda. 4.3. Il ricorso è infondato. 4.3.1. Quanto alla prima deduzione, tratta dal ricorrente dalla so- pravvenienza dell'art. 11 L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui dall'im- porto eventualmente riconosciuto a titolo di rimborso alle società andrebbe- ro detratte le somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti sociali nella misura prevista dalla normativa sopravvenuta, il ricorso è infondato per le ragioni qui di seguito esposte. L'evoluzione della normativa sul regime della tassa di concessione governativa sulle società può essere così descritta: A) l'art. 10.1.c) della Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dispone che Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società..., nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi for- ma. c) per l'immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società... può esser sottoposta in ra- gione della sua forma giuridica>>;
in base all'art. 12 della stessa Direttiva, peraltro, Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli art. 10 e 11: ... e) diritti di carattere remunerativo>>; B) in vigenza di questa direttiva comunitaria la legislazione tributaria italia- na si è così progressivamente modellata: a) il DPR 26 ottobre 1972, n. 641, Tariffa - Art. 4, prevede il versamento di lire 81.000 per l'iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese; b) l'art.

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