Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2022, n. 17440
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SENTENZA
Sul ricorso proposto da IT LV, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania il 23/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Catania ha disposto la consegna allo Stato di Francia di LV IT, in quanto destinatario di MAE a fini estradizionali emesso il 10 marzo 2019 dal Tribunale di Nizza, per i reati di estorsione ed associazione a delinquere, con la condizione che lo stesso, cittadino italiano, sia riconsegnato all'Italia ai fini dell'eventuale esecuzione della pena detentiva.
2. Avverso la sentenza ricorre LI IT, con atto del difensore, avv. Antonino Garozzo, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente funzionali alla motivazione, ex art. 173 disp. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente, riconducibile al vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., assumendo che la Corte d'appello non ha reso una compiuta motivazione in relazione ai parametri di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, applicabile ratione temporis, essendosi limitata ad enumerare le fonti di prova, ma nulla specificando del loro contenuto, risultando perciò la decisione assertiva.
2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, in relazione alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza., assumendo che la pronuncia non si conforma al principio di diritto per il quale per valutare il requisito della gravità indiziaria, è necessario che la Corte di appello verifichi che il mandato di arresto, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, sia fondato su un compendio indiziario seriamente evocativo di un fatto di reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna. Si osserva che, al contrario, difetta nella specie persino il fumus dei reati addebitati e, in ogni caso, la loro riferibilità al ricorrente, perché la persona offesa AU IL non ha riconosciuto il IT in foto, né gli ha attribuito atti di violenza o minaccia;
la denuncia sarebbe stata sporta su indicazione di uno dei coimputati, AN ON, il quale ha escluso di aver visto AU consegnare denaro a IT e addirittura di averli mai visti insieme;
non sono emerse evidenze fattuali che denotino l'esistenza di una organizzazione finalizzata all'attuazione di un programma criminoso a contenuto indeterminato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va osservato che si applicano alla fattispecie in esame le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69, nella formulazione anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, a norma della disciplina