Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19999

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19999
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T F, nata il 04/01/1944 Valguarnera Caropepe F T G, nata il 22/02/1969 a Enna F A, nato il 07/05/1938 a Valguarnera Caropepe avverso il decreto in data 09/09/2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso per il rigetto del ricorso di A F e per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso delle terze interessate in ordine alla confisca dei fondi su cui sono stati edificati o migliorati fabbricati. letta le memorie inviate dai difensori dei ricorrenti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 09/09/2022 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quello del Tribunale di Caltanissetta in data 23/03/2022, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione, in relazione alle ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) o lett. b), d.lgs. 159 del 2011, di beni ritenuti nella disponibilità del proposto A F, anche se intestati ai terzi interessati F T e T G F, rispettivamente moglie e figlia del proposto.

2. Ha proposto ricorso A F tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e apparenza di motivazione in ordine al rigetto del primo motivo di appello riguardante l'accertamento della pericolosità. Era stata prospettata l'anteriorità degli acquisti rispetto alla manifestazione della pericolosità, che il Tribunale aveva desunto da un decreto applicativo di misura di prevenzione e da un'ordinanza di applicazione di misura cautelare per appartenenza a «cosa nostra», ipotesi che in sede di giudizio era stata derubricata nella violazione dell'art. 418 cod. pen., poi dichiarato estinto per prescrizione. In particolare il Tribunale aveva perimetrato la pericolosità tra la seconda metà degli anni ottanta e la fine degli anni novanta, ma la Corte aveva da un lato ritenuto incongrua tale valutazione, dovendosi aver riguardo ad anni anteriori, dovendosi escludere l'improvvisa acquisizione di un ruolo di rilievo nell'ambito dell'associazione, e dall'altro rilevato che la perimetrazione avrebbe dovuto ritenersi cristallizzata, anche se di seguito aveva sostenuto che il profilo del periodo di espressione della pericolosità non avrebbe potuto dirsi operante nel caso di specie. In tal modo la motivazione non consentiva di comprendere quale fosse stato il criterio e il periodo concretamente considerato dalla Corte.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e motivazione inesistente in relazione al rigetto del secondo motivo relativo alla mancanza del presupposto oggettivo per disporre la confisca, cioè la sproporzione. La Corte aveva omesso di motivare a fronte di plurimi rilievi, in primo luogo incentrati sulla relazione dell'11/01/2021 del consulente tecnico di parte e sulle note redatte dal dott. Arancio, dopo la lettura dei decreto del Tribunale, con specifico riguardo ai redditi rivenienti dai terreni agricoli, al portafoglio titoli, anche in relazione alla necessità di attualizzare il valore degli introiti, fermo restando che il Tribunale aveva incluso nella tabella riportata nel decreto, per attestare la sperequazione, le movimentazioni finanziarie relative al conto titoli, pur avendo dichiarato di non volerle ammettere.Di qui le diverse conclusioni del consulente di parte, tali da escludere la sproporzione nel corso degli anni e da dar conto anche della distribuzione dei lavori di ristrutturazione.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla confisca per intero dei beni di proprietà del proposto. Era stato dedotto che si sarebbe semmai potuta sequestrare e confiscare solo una quota ideale del bene modificato e valorizzato con l'apporto di somme non giustificate, in quanto ritenute di provenienza illecita.

3. Hanno proposto ricorso le terze interessate F T e T G F tramite il loro difensore, munito di procura speciale.

3.1. Con il primo motivo denunciano violazione degli artt. 568, comma 3, 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'impugnazione delle terze interessate per carenza di legittimazione e di interesse, e conseguente mancanza di motivazione sui motivi proposti. I motivi di appello ritenuti inammissibili riguardavano l'insussistenza dei presupposti per la confisca, la violazione del principio di correlazione, la violazione delle regole in materia di oneri dimostrativi gravanti sulle parti, il riferimento solo in sede di confisca ad un'evasione fiscale, la valutazione dei rapporti bancari, la riferibilità dei beni ad epoca anteriore a quello in relazione alla quale era stata prospettata la pericolosità del proposto, la circostanza che la confisca avesse riguardato beni sui quali erano state fatte addizioni e migliorie, senza un riferimento alla quota idonea del bene, rapportata al maggior valore assunto per effetto del reimpiego di risorse illecite. Inoltre, era stata chiesta l'acquisizione di una relazione tecnica. La Corte aveva reputato che si trattasse di profili non deducibili dai terzi interessati. Le ricorrenti delineano le varie figure di terzi interessati e segnalano che la Corte le aveva ricondotte a quella dei terzi titolari fittizi dei beni. Ma il principio a tal fine affermato nel provvedimento impugnato era svincolato dal caso di specie. Delineano i beni che risultano intestati alle terze ricorrenti e richiamano l'epoca dei relativi acquisiti, risalenti agli anni '72/'73. Segnalano inoltre che i beni oggetto del secondo provvedimento di sequestro (foglio 223, part. 1,2,3,4,5,6,451) erano oggetto di contratto di affitto di fondo rustico da parte di Trovato in favore della figlia Tecla Giuseppina, ed avevano un'autonomia funzionale. Indebitamente i beni erano stati ancorati al ravvisato periodo di pericolosità, di gran lunga successivo, non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs.159 del 2011, F T non era semplice prestanome, ma proprietaria dei beni e delle relative accessioni. Peraltro, la legittimazione spetta ai terzi, fermo restando che non era stata dedotta l'appartenenza del bene al proposto e non era stata formulata alcuna deduzione in ordine alla pericolosità, essendo per il resto impensabile che il terzo non possa dedurre sul giudizio di sproporzione in ordine al reddito familiare, nonché in ordine alla provenienza dei beni.
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