Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2022, n. 13907
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Testo completo
1. Con sentenze nn. 82 e 85/4/12, depositate il 13 novembre 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava gli appelli dell'Agenzia delle Entrate proposto avverso le sentenze nn. 30 e 31/7/10 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza la quale aveva parzialmente accolto i ricorsi avanzati dai contribuenti, rispettivamente, D.M. Camiceria &Abbigliamento S.a.s. e D.M.F. socio e liquidatore avverso l'avviso di accertamento per IVA e IRAP 2003, e dal solo socio D.M.F. avverso l'avviso di accertamento per IRPEF 2003 portante il maggior reddito di partecipazione.
2. La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - e dunque anche per l'anno di imposta oggetto degli accertamenti alla base dei processi in disamina - cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti.
Il giudice di primo grado rideterminava le riprese riconoscendo costi sulla base della documentazione versata dalla contribuente in giudizio. La CTP riteneva così che le fatture di vendita attinenti alle cessioni immobiliari riprese a tassazione come ricavi omessi ammontassero ad Euro 912.500,00 con IVA in misura pari ad Euro 182.500,00.
3. Il giudice d'appello con la sentenza n. 82 in via pregiudiziale escludeva la violazione del litisconsorzio necessario data la contemporanea trattazione in primo grado dei ricorsi dei soci e della società per il medesimo anno di imposta e, nel merito, confermava il riconoscimento dei costi nella misura operata dalla sentenza di prime cure. Con la sentenza n. 85, in conseguenza della conferma delle riprese nei confronti della società nella misura suddetta, che venivano considerate oggetto di accertamento definitivo, veniva confermata anche la ripresa IRPEF nei confronti del socio come rideterminata dal giudice di prime cure.
4. Avverso tali decisioni l'Agenzia delle Entrate ha proposto due ricorsi per cassazione deducendo, in quello iscritto all'RGN 930/14 relativo alle riprese IRAP e IVA quattro motivi e in quello iscritto all'RGN 958/14 avente ad oggetto la ripresa IRPEF cinque motivi. I contribuenti non hanno svolto difese nei due processi.
Motivi della decisione
5. Pregiudizialmente dev'essere disposta la riunione dei due ricorsi, relativi al medesimo periodo di imposta per connessione oggettiva e soggettiva, con riunione del ricorso RGN 958/14 più giovane al ricorso RGN 930/14 più risalente.
6. Il primo motivo del ricorso iscritto all'RGN 958/14 - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59 e dell'art. 295 c.p.c. e dev'essere esaminato in via prioritaria rispetto gli altri su di un piano logico, perchè prospetta la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio necessario. Il motivo, infatti, se accolto è idoneo a determinare l'assorbimento delle restanti censure (c.d. ragione più liquida, Sez. U, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014) articolate nei due ricorsi.
7. La censura è fondata. Va reiterato che "Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi;2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2, e dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 13), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio." (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).