Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15166

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2023, n. 15166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15166
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NUCERA VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 27/11/1979 avverso l'ordinanza del 18/03/2022 del Tribunale di Messina con funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere B C;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, L B, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la richiesta di rinvio fatta pervenire dalla DIFESA a mezzo p. e. c. del 30 novembre 2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, presentata nell'interesse di V N in relazione al provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di cui al capo 1 dell'incolpazione provvisoria (art. 416-bis cod. pen.) per essere gravemente indiziato di appartenere alla famiglia dell'associazione mafiosa cosa nostra, denominata dei barcellonesiloperante sul versante tirrenico della provincia di Messina, capeggiata da C V F e M F, reato accertato in Barcellona Pozzo di Gotto dal gennaio 2018, con contestazione che per il ricorrente ha inizio nel febbraio 2019. 1.1. Fonti indiziarie a carico sono indicate nelle attività di captazione, nonché in altre attività di indagine che avevano condotto ad acclarare la persistenza, sul territorio del messinese, della consorteria di tipo mafioso denominata clan dei barcellonesi, già oggetto, in passato, di diverse operazioni che erano confluite in ordinanze di custodia cautelare e sentenze di condanna (per il settore di interesse si riporta, a pag. 10, quella alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. riportata da S N, nell'ambito del processo cd. Gotha 7). Nell'ambito dell'attività di indagine era emerso che storici componenti del sodalizio erano Carmelo Vito e M F, nonché Ottavio Imbesi i quali, a decorrere dalla fine del 2018, a vario titolo avevano beneficiato della mitigazione del trattamento detentivo in atto a loro carico, tanto da riuscire a reimmettersi nel circuito criminale di appartenenza, riprendendo le redini del clan, pur trovandosi in regime detentivo domiciliare, operando anche in nuovi settori di interesse (traffico di stupefacenti e prostituzione), oltre a quelli tradizionali delle estorsioni e della gestione della sicurezza nei locali notturni, occupandosi anche del mantenimento dei sodali ristretti in carcere. Tra i destinatari delle indagini il provvedimento censurato evidenzia la figura di Rosario De Pasquale, poi deceduto prima dell'emissione della misura cautelare, oggetto di intercettazioni attraverso captatore informatico inoculato nel suo apparecchio cellulare, indicato come membro del sodalizio che assicurava, secondo il Tribunale del riesame, il collegamento con i vertici del gruppo, detenuti agli arresti domiciliari. Si sottolinea che da tale attività di captazione viene acclarato che C V F aveva ripreso le attività anche quelle gestite, durante la sua detenzione, da Salvatore G, ritenuto responsabile di aver tenuto per sé parte dei proventi derivanti dall'attività di controllo dei locali notturni. 2 42r- 1.2. Con particolare riferimento alla posizione di N, si osserva che questi diviene oggetto di indagine a partire dal febbraio 2019, epoca in cui si collocano le prime intercettazioni che evidenziano come questi si fosse messo a disposizione di C V F, il quale era intervenuto per dirimere la controversia insorta tra Salvatore G e Emanuel Caruso per la gestione di una delle discoteche presso la quale G aveva imposto il servizio di vigilanza (cfr. pag. 10 e ss. ordinanza impugnata). Si riportano anche i riferimenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, F M e A A, i quali avevano affermato che G era, da tempo, attivo nel settore del servizio di vigilanza nei locali notturni, con il quale riusciva ad operare anche in aree della fascia tirrenica della provincia di Messina, grazie alla copertura assicurata dai barcellonesi, con attività protrattasi fino agli inizi del 2019 quando, su indicazione di C V F, questi era stato esautorato e sostituito dal N e da A A. L'intervento di N, secondo il Tribunale, non sarebbe stato episodico (pag. 14 e ss.), ma sistematico, riproponendosi ogni volta che necessitava l'intervento di C V F nell'ambito del settore di interesse. Il provvedimento impugnato evidenzia e commenta, poi, le ulteriori fonti indiziarie, poste a carico di N, riportate nell'ordinanza genetica (conversazioni del 19 maggio, 10 giugno, 3 e 26 agosto, 1 e 2 novembre, 8 dicembre 2019) all'esito delle quali si era potuto acclarare che, nel corso di diverse riunioni, tenute in casa del vertice del gruppo, si era palesato il proposito di C V F di rimuovere G dalla sua attività di gestione del servizio di sicurezza dei locali notturni, lasciandola ad A A e N che ne avrebbero preso il posto, esautorando G. Il Tribunale, infine, riconosce al N anche il ruolo di collettore di notizie ed informazioni strategiche per l'operatività della congrega facente capo a C V F nel settore delle estorsioni (cfr. pag. 21 e ss.).

2.Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, avv. R. V, che denuncia tre vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 cod. proc. pen.

2.1.Con il primo motivo si deduce inosservanza e falsa applicazione di legge, in reazione agli artt. 125, comma 3, 273, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione. L'ordinanza sarebbe carente dal punto di vista dell'autonoma valutazione rispetto
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