Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2021, n. 16891

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2021, n. 16891
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16891
Data del deposito : 15 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 3447-2018 proposto da: M A, M A, M D, M S, S B e N C, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato E C;

- ricorrenti -

contro

EMME

1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'avvocato A A, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e 20.2 FONDAZIONE ENPAM - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI E ODONTOIATRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO EMANUELE II n. 78, presso la SEDE DELLA FONDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI MANNUCCI e VINCENZO SQUILLACI;

- controricorrente -

nonché CLAUDIO BRACALE, VINCENZO CAUTIERO, ALBERTO DE FILIPPIS, ANNIBALE FRIZZATO, TERESA FRIZZATO, M S, in qualità di erede di T FIZZATO, e A S;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4690/2017 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI, depositata in data 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'U;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, A C, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
R.G.N. 3447/2018 - Udienza del 02/02/2021

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 15/11/2017, la Corte d'appello di Na- poli, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato l'appello proposto, tra gli altri, da Maria Arciello, Maria Andolfi, Mario Donisi, Marisa Scocca, Sergio Barulli e Nicola Cunto, avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli - dopo aver dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti originarie (Emme 1 s.r.l. ed Enpam), circa le vicende del contratto preliminare di com- pravendita dell'edificio ubicato in Napoli, denominato Torre Azzurra, promesso in vendita dall'ente previdenziale - aveva rigettato la do- manda proposta dagli appellanti (intervenuti, in primo grado, nel giu- dizio originariamente instaurato tra la Emme 1 s.r.l. e l'Enpam) per l'accertamento della nullità di detto contratto preliminare, siccome as- seritamente concluso in violazione della disciplina pubblicistica ritenuta nella specie applicabile, nonché in violazione dei diritti di prelazione asseritamente spettanti agli interventori, nella relativa qualità di inqui- lini delle diverse unità immobiliari facenti parte dell'edificio Torre Az- zurra.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza di alcun diritto di prelazione legale degli inquilini sugli immobili facenti parte dell'edificio Torre Azzurra (te- nuto conto della natura privatistica dell'Enpam sin dal 1994), nonché nella parte in cui aveva escluso il rilievo di alcuna prelazione conven- zionale in capo ai medesimi inquilini, attesa l'avvenuta cessione dell'edificio Torre Azzurra alle Emme 1 s.r.l. nella sua interezza, e per- tanto l'avvenuta vendita 'in blocco' dei singoli appartamenti, come tale idonea a escludere la riconoscibilità, in favore dei singoli inquilini, della prelazione per l'acquisto delle singole unità abitative.Udienza pubblica del 2 febbraio 2021 - R.G. n. 3447/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri 3. Avverso la sentenza d'appello, Maria Arciello, Maria Andolfi, Ma- rio Donisi, Marisa Scocca, Sergio Barulli e Nicola Cunto, propongono ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d'impugnazione.

4. L'Enpam e la Emme 1 s.r.l. in liquidazione resistono con

contro

- ricorso.

5. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

6. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto del ricorso.

7. L'Enpam e la Emme 1 s.r.l. in liquidazione hanno depositato me- moria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 308, 101 e 183 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c), per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la Emme 1 s.r.l. e l'ENPAM, senza conferire alcun rilievo alla contraria volontà degli interventori.

2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

3. Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurispru- denziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007, Rv. 594893 - 01, e successive conformi).Udienza pubblica del 2 febbraio 2021 - R.G. n. 3447/2018 - rel. cons. Marco Dell'Utri 4. Là dove la pronuncia della cessazione della materia del conten- dere abbia tratto motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), non potrà essere ascritto alcun rilievo alla volontà del terzo che, pur essendo formalmente parte del rapporto processuale (nella vicenda in esame, in ragione dello spiegato intervento autonomo), rimane in ogni caso estraneo al rapporto sostanziale in relazione al quale sia definiti- vamente venuto meno ogni interesse ad agire e a contraddire, non risultando conseguentemente titolare, detto terzo, di alcun interesse alla definizione delle reciproche pretese spiegate da quelle (diverse) parti che a detta definizione giudiziale hanno manifestato l'intenzione di abdicare.
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