Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 49566
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NING ZHIGANG, CUI 04VQ151, nato nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE il 08/04/1982 avverso la sentenza del 16/06/2020 del GIUDICE DI PACE di LUGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere T L;letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, A C, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;letta le conclusioni trasmesse in via telematica dal difensore dell'imputato, avv. G V del Foro di RAVENNA, il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata n. 17/2020 Reg. Sent. emessa dal Giudice di Pace di Lugo in data 16.06.2020, depositata in Cancelleria il 14.07.2020, e l'adozione dei provvedimenti consequenziali. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 16/6/2020, il giudice di pace di Lugo dichiarava N Z responsabile del reato di cui all'art. 10-bis D. Lgs. n. 286 del 1998, accertato in Lugo (Ravenna) il 29 giugno 2018, e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo condannava alla pena di C 3.500,00 di multa, nonché alla rifusione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. G V, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, indicate negli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., con riferimento alla incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato e alla mancata sospensione del processo, per non avere il giudice di pace accertato che il Ning avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento. 2.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, indicate negli artt. 143, 178, 179 e 180 cod. proc. pen., con riferimento alla mancata traduzione in lingua cinese da parte dell'autorità procedente del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lugo, come da eccezione ritualmente avanzata dalla difesa nell'udienza del 15/1/2019. L'ignoranza della lingua italiana, scritta e parlata, da parte del ricorrente era stata attestata nel verbale di elezione di domicilio del 29/6/2018 (atto che, infatti, era stato tradotto in lingua cinese). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per il contestato reato, che implica anche la necessità di accertare la violazione dell'art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, relativa ai soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
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