Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2014, n. 5511
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In materia di circolazione stradale, la precedenza sulla rotatoria, quando una autovettura sia già su di essa circolante mentre un'altra si accinge ad immettersi, è regolata in favore di chi provenga da destra, ma solo se per, chi si immette sulla rotatoria manchi la segnalazione dell'obbligo di dare precedenza; laddove, invece, una prima autovettura si accinga ad uscire dalla rotatoria quando la seconda si sia già immessa, trova applicazione l'art. 154 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, con la conseguenza che chi intenda cambiare corsia deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. S L A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21584-2010 proposto da:
IDRAULICA PENNESI DI PENNESI VITTORIO &C 00922700430, in persona del socio amministratore - Legale rappresentante - sig. P V, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 6, presso lo studio dell'avvocato R E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S G giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
T L TFFLCU66C60E783H, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, 405, presso lo studio dell'avvocato C S, rappresentata e difesa dall'avvocato S P giusta delega a margine;
- controricorrente -
e contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA 00957670151;
- Intimata -
avverso la sentenza n. 701/2009 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 18/06/2009 R.G.N. 2487/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2014 dal Consigliere Dott. A A;
udito l'Avvocato ELIO RIPOLI;
udito l'Avvocato CARLO LUPPINO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Nel 2003 due autovetture si scontrarono su una rotatoria. La Peugeot condotta da P Vittorio riportò danni alla fiancata sinistra e la Ford condotta dalla proprietaria T Lucia alla fiancata destra.
Nel 2004 la s.n.c. Idraulica P, proprietaria della Peugeot, convenne in giudizio per il risarcimento (che indicò in Euro 1.500 per i costi di riparazione sostenuti) la T e la sua assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a., che resistettero. Il Giudice di pace di Macerata respinse la domanda e condannò l'attrice alle spese.
2.- Con sentenza n. 701/09, pubblicata il 18.6.2009, il Tribunale di Macerata ha rigettato l'appello di Idraulica P, condannandola alle ulteriori spese del grado (liquidate per ciascuna delle convenute in Euro 1.900, oltre accessori).
3.- Ricorre per cassazione la soccombente Idraulica P s.n.c., affidandosi a quattro motivi illustrati da memoria, cui resiste con controricorso T Lucia.
Milano Assicurazioni non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nelle dodici righe della motivazione della sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver premesso che la velocità di 46 Km orari tenuta dalla T al momento della frenata (tracce di mt. 12,80) era "assolutamente adeguata ad una rotatoria, ove ognuno, presa una direzione, si suppone che sappia dove andare o in difetto che dia la precedenza a chi gira", ha rilevato che "pertanto giustamente il Giudice di primo grado ha valorizzato le testimonianze dei testi oculari, proprio perché confortate e non smentite dai testi muti presenti, che oltretutto mostrano una linea di frenata dritta, e quindi evidenziano che a cambiare repentinamente corsia in una rotatoria ponendo in essere una manovra alla cieca e pericolosissima fu proprio il conducente della vettura condotta da parte appellante". Le ulteriori cinque righe non rilevano.
2.- La ricorrente Idraulica P sostiene:
a) col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 145 C.d.S., comma 2, e art. 122 del relativo regolamento di esecuzione, che non esiste la regola di diritto applicata dal Tribunale nel senso che su una rotatoria la precedenza debba accordarsi "a chi gira", in quanto sulla rotatoria "girano" tutti e poiché, considerata l'assenza di una specifica norma che regolamenti la circolazione all'interno di una rotatoria, l'unica regola applicabile è quella di cui all'art. 145 C.d.S., comma 2, secondo la quale si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra (nella specie, la Peugeot del P), salvo diversa segnalazione, che nel caso specifico mancava;
b) con gli altri tre motivi, denunciando motivazione contraddittoria (secondo motivo), omessa (terzo motivo) ed insufficiente (quarto motivo) su più fatti controversi e decisivi:
che una frenata "dritta", dalla corsia di sinistra a quella di destra, su una rotatoria che comporta per la sua natura circolare un'andatura obliqua dei mezzi che la percorrono, è un fatto sintomatico del cambio di corsia da parte di chi abbia frenato (la T) e non di chi si trovava già a destra (il P) per svoltare appunto a destra, come ritenuto dal Tribunale (così il secondo motivo);
- che dalla sentenza di primo grado, dalla deposizione di T Renato e dalla posizione di quiete assunta dai veicoli dopo l'urto (secondo quanto emergeva dalla planimetria in atti redatta dai verbalizzanti) risultava inequivocamente come fosse incontroverso che il P precedeva la T, la quale stava peraltro percorrendo la rotatoria sulla corsia interna di sinistra e doveva appunto uscire dalla rotatoria, per dirigersi verso via Mattei / direzione via Roma, proprio nel punto dove, nella corsia di destra della rotatoria, si trovava il P, che non aveva ragione alcuna per spostarsi a sinistra, dovendo a sua volta uscire dalla rotatoria a destra, poco più avanti, verso via Mattei/direzione Ospedale (terzo e quarto motivo).
3.2.- I motivi vanno congiuntamente esaminati.
La sentenza è assolutamente carente in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Non è in particolare chiarito in sentenza se la T si accingesse ad uscire dalla rotatoria quando il P vi si era già immesso o se il P si accingesse ad entrarvi quando la T ne stava uscendo.
Nel secondo caso, sarebbe assolutamente infondato l'assunto (della società P ricorrente) di non conformità al principio enunciato da Cass. Sez. 4, n. 27379/2005, Cesaro, dell'affermazione della sentenza impugnata nel senso che la precedenza spetta "a chi gira" (e cioè, evidentemente, a chi già stia girando attorno alla rotatoria quando un altro veicolo vi si immetta), avendo la citata sentenza bensì stabilito che la precedenza sulle rotatorie è regolata nel senso dell'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, ma tanto solo in relazione al caso di immissione su rotatoria dove manchi, per chi vi si immetta, la segnalazione dell'obbligo di dare la precedenza (segnale triangolare con vertice verso il basso). Segnale che nella specie invece esisteva, come inequivocamente risulta dallo schizzo planimetrico riprodotto a pagina 8 del ricorso.
Nel primo caso verrebbe per contro in rilievo, a favore della ricorrente P, il diverso principio secondo il quale "anche per chi viaggia sulle rotatorie divise in più corsie - quale era quella di specie - si applicano le regole di cui all'art. 154 C.d.S. di cui al D.Lgs. n. 285 del 1998, con la conseguenza che, chi intenda cambiare corsia, deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada". Ma quale delle due regole sia nella specie applicabile ovviamente dipende dal puntuale accertamento della dinamica del sinistro. E quale la dinamica sia stata il Tribunale non dice, benché le risultanze indicate dalla società ricorrente paiano effettivamente militare nel senso di una ricostruzione conforme a quella prospettata in ricorso, per quanto parzialmente contraddette dalle deposizioni rese dai genitori della T, che si trovavano a bordo della vettura condotta dalla figlia, nonché dalle dichiarazioni che in ricorso si affermano rilasciate ai verbalizzanti dallo stesso P circa la "segnalazione verso sinistra" che egli aveva in atto quando, a suo dire, fu superato dall'altra vettura che doveva girare a destra (così il ricorso, a pagina 9).
In definitiva, non poteva prescindersi dall'accertare se, al momento dell'urto, il P si fosse già immesso sulla rotatoria o no. 4.- La sentenza è cassata per non averlo fatto (o per non aver ritenuto che non era possibile farlo) e, in tali limiti, il ricorso è accolto.
Vi provvederà il giudice del rinvio, che si designa nello stesso Tribunale in persona di diverso giudicante e che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.