Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2005, n. 17675
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Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per le ferie e per gli altri istituti indiretti della maggiorazione per lavoro notturno, non esistendo nel nostro ordinamento il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, non è sufficiente l'accertamento della sistematicità e non occasionalità delle prestazioni notturne, occorrendo verificare se la contrattazione collettiva faccia riferimento ad esse, mediante il rinvio alla retribuzione normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto, stabilendone così la computabilità nel calcolo della relativa retribuzione spettante. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto computabile l'emolumento corrisposto per il lavoro notturno nel calcolo delle ferie, festività e mensilità aggiuntive nonchè del t.f.r. senza effettuare una interpretazione logico-sistematica delle diverse disposizioni pattizie disciplinanti i singoli istituti indiretti ed il t.f.r., limitandosi a rimarcare che il lavoro notturno era prestato in turni programmati e non aveva carattere occasionale).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. V G - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMIA SPA già AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE AMBIENTALE A.M.I.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato M S, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GIANGRECO DOMENICO, SCAFIDI RAIMONDO, SPATARO VINCENZO, FIORENZA ANTONINO, LO PRESTI ANGELO, LI VIGNI GIOVANNI, GRADO GAETANO, TODARO GIOVANNI, LOPITALE FRANCESCO, INGRAITI FRANCESCO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 14581/03 proposto da:
INGRAITI FRANCESCO, GIANGRECO DOMENICO, SCAFIDI RAIMONDO, SPATARO VINCENZO, FIORENZA ANTONINO, LO PRESTI ANGELO, LI VIGNI GIOVANNI, GRADO GAETANO, TODARO GIOVANNI, LOPITALE FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell'avvocato IGOR TURCO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANGELO DI FEDE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AZIENDA MUNICIPALIZZATA DI IGIENE AMBIENTALE (AMIA);
- intimato -
avverso la sentenza n. 943/02 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 11/12/02 - R.G.N. 1513/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/07/05 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per l'improcedibilità di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 novembre 1997, Francesco Ingraiti e gli altri litisconsorti in " epigrafe, tutti dipendenti della s.p.a. AMIA, premesso che avevano prestato nel corso di numerosi anni la loro attività esclusivamente nel terzo turno giornaliero, cosiddetto notturno, in modo stabile e continuativo, chiedevano al Pretore del lavoro di Palermo che ai fini del calcolo di quanto ad essi dovuto per ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, venisse tenuta in considerazione la indennità del 37% per detto lavoro notturno, da essi percepita in maniera fissa e continuativa, e chiedevano ancora che la stessa indennità fosse tenuta in considerazione anche ai fini del calcolo degli accantonamenti del t.f.r.
Dopo la costituzione della società e dopo che il giudice unico del Tribunale del lavoro di Palermo, con sentenza del 23 gennaio 2001, si era pronunziato sulle domande attrici, a seguito di gravame principale della società ed incidentale dei lavoratori, la Corte d'appello di Palermo con sentenza dell'11 dicembre 2002, in parziale riforma della e sentenza di primo grado, condannava l'AMIA a corrispondere ai lavoratori le differenze conseguenti alla riliquidazione del compenso relativo alle festività ed alle mensilità aggiuntive con il computo della maggiorazione per il lavoro notturno dal mese di aprile 1993 al 22 novembre 1997;
dichiarava il diritto degli stessi lavoratori alla determinazione degli accantonamenti annuali per il t.f.r. anche per il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità riliquidate con la maggiorazione per lavoro notturno;condannava l'AMIA al pagamento delle spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che, per quanto riguardava le ferie, doveva farsi riferimento al disposto degli artt. 31 e 12 dei contratti collettivi di categoria del 1991 e del 1995 che indicavano come spettanti per il periodo feriale la "retribuzione globale" e che inoltre definivano poi la "retribuzione normale" mostrando di volere includere nel trattamento economico non solo per le ferie ma anche per le festività e le mensilità aggiuntive tutto quanto al dipendente veniva abitualmente corrisposto quale retribuzione. Per quanto concerneva poi l'inclusione della maggiorazione del lavoro notturno prestato continuativamente e degli istituti indiretti integrati della stessa indennità nel calcolo del trattamento di fine rapporto, la Corte precisava che doveva riconoscersi il diritto dei lavoratori a tale inclusione sulla base del disposto dell'art. 2120 c.c. nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982. Ed invero, il contratto collettivo di categoria del
1987 aveva incluso nel computo del t.f.r. la maggiorazione per prestazione in orario notturno nell'ambito della normale prestazione giornaliera. I contratti successivi del 1991 e 1995 non avevano, invece, ripetuto la previsione espressa riguardante il lavoro notturno ma avevano riprodotto il punto 28 del contratto collettivo del 1987, che prevedeva l'inclusione nel t.f.r. di tutte le "indennità e compensi previsti per legge" che, come quello corrisposto ai lavoratori della società, avevano assunto un carattere fisso (per essere stati preventivamente determinati) e continuativo (per essere stati corrisposti, appunto, continuativamente). In ragione di tale disposizione la domanda dei dipendenti dell'AMIA doveva, pertanto, ritenersi fondata. Avverso tale sentenza la s.p.a. AMIA propone ricorso per Cassazione, affidata ad un duplice motivo. Resistono con controricorso i lavoratori, che hanno spiegato ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
Ambedue le parti hanno depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE