Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2006, n. 13592

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Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.

In riferimento all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa, la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale, addebitabile al coniuge che ne è responsabile, sempre che non si constati la mancanza di un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

In tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2006, n. 13592
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13592
Data del deposito : 12 giugno 2006
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIULIANI LO - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IU IO, elettivamente domiciliato in ROMA, via Lima n. 31, presso l'avv. Riccardo Vicerè, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossi Rita, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
TT IR, elettivamente domiciliata in Roma, via della Farnesina n. 269, presso lo studio dell'avv. Costi Daniele, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Colletti Pietro, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia depositata il 6 giugno 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2006 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;

udito per il ricorrente l'Avv. Rita Rossi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 30 maggio 2001, pronunciava la separazione personale di IO IU dalla moglie TT IR, con addebito al primo, a carico del quale stabiliva l'assegno mensile di L. 1.200.000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento della moglie e dei figli.
Il IU proponeva appello al quale resisteva la TT. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 6 giugno 2002, rigettava l'impugnazione. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale osservava che: a) sussistevano "concordanti, non equivoci e gravi elementi" per ritenere che il IU, in costanza del matrimonio, aveva iniziato una relazione extraconiugale che aveva determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;b) gli elementi acquisiti dimostravano che il "tenore di vita del IU (...) è sostanzialmente molto alto", mentre la TT "non ha proventi o redditi che le consentano una vita decorosa ed analoga a quella goduta in costanza del lungo rapporto matrimoniale" e, conseguentemente, rigettava il gravame anche nella parte concernente l'assegno di mantenimento, ritenendo inammissibili, perché generiche ed irrilevanti, le istanze istruttorie articolate dall'appellante.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso IU IO, affidato a sette motivi (indicati invece nel numero di sei secondo l'erronea numerazione contenuta nell'atto), illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso IR TT, che ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 151 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che la
sentenza impugnata, in contrasto con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di accertamento della condotta del coniuge contraria ai doveri nascenti del matrimonio non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova (Cass. n. 12136 del 2001), ha desunto la prova della relazione extraconiugale da testimonianze de relato, malamente applicando l'art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.. L'istante puntualizza l'opportunità di "ribadire quanto già esposto nel ricorso in appello", riportando alcune dichiarazioni rese dai figli IT e IL al fine di dimostrare l'inidoneità delle loro deposizioni a dimostrare la succitata relazione. Il figlio si sarebbe infatti limitato ad affermare di "sapere che il padre aveva una relazione" senza precisare le fonti della conoscenza, limitandosi a riferire di un pranzo insieme con la sua asserita amante. La figlia avrebbe dichiarato soltanto di avere avuto "sentore" della relazione e di averlo visto con la presunta amante "in atteggiamenti affettuosi". Inoltre, sono irrilevanti anche le deposizioni dei testi IN LO e TI TI, i quali, rispettivamente, hanno dichiarato di averlo visto cenare con la presunta amante in "atteggiamenti affettuosi", e di avere pranzato con entrambi in occasione di una gara di rally, peraltro, quando erano in corso "le trattative per la separazione di fatto".
IO IU con il secondo motivo, denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la Corte territoriale ha omesso di valutare e decidere la censura contenuta nel primo motivo d'appello, con la quale egli aveva dedotto che il Tribunale aveva erroneamente desunto la prova della relazione dal capo di prova da lui articolato, diretto a dimostrare che i figli "sono stati in cura odontoiatrica fino al gennaio 1994 quando già sapevano da parecchi mesi della relazione della stessa con il padre". Infatti, questa circostanza, seppure fosse stata confermata, avrebbe dimostrato che i figli conoscevano la relazione appunto dal 1994, e cioè da quando era in corso la separazione. Il Tribunale ha invece erroneamente desunto dal capo di prova l'esistenza della relazione sin dal 1991, mentre la separazione è avvenuta nel 1992, quando egli andò via di casa con il consenso della moglie, come ha chiesto di provare, mentre il Tribunale non ha ritenuto di accertare questi importanti elementi ammettendo la prova testimoniale.
Pertanto, poiché a detta questione la sentenza impugnata non fa cenno, sussisterebbe il vizio denunciato.
L'istante, con il terzo motivo, denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c. n.3, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la Corte d'appello ha desunto argomenti di prova dalla circostanza che egli avrebbe "modificato la sua linea difensiva che originariamente non contestava la sua relazione adulterina (...) soltanto dopo il fallimento delle prove dedotte (...) e tese a dimostrare una relazione extraconiugale anche della TT, senza indicare gli elementi a conforto di questo assunto, mentre egli neppure ha chiesto di provare una relazione extraconiugale della moglie, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, quindi, dell'art. 112 c.p.c.. IO IU, con il quarto motivo, denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 151 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su
un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui la sentenza ha ritenuto che la relazione extraconiugale ha determinato l'intollerabilità della convivenza, fondando questa conclusione soltanto su di una deposizione testimoniale. A suo avviso, la Corte territoriale ha erroneamente applicato l'art. 151 c.c., in quanto, in contrasto con l'orientamento di questa Corte, non
ha accertato se la succitata relazione sia stata causa determinante della separazione, omettendo di valutare complessivamente la condotta di entrambi i coniugi (al riguardo sono richiamate Cass. n. 3106 del 1983;
n. 961 del 1992;
n. 10682 del 2000
). L'istante deduce quindi che con i capitoli di prova testimoniale articolati in sede di precisazione delle conclusioni aveva chiesto di dimostrare che la separazione era riconducibile alla conflittualità maturata tra lui e la moglie, che li aveva indotti a concordare la separazione di fatto alla presenza dell'avv. Ugo Santon, prevedendo che egli si sarebbe allontanato dalla casa familiare ed avrebbe corrisposto alla moglie L. 2 milioni al mese. Pertanto, la Corte territoriale è incorsa in errore nel non ammettere questa prova, senza motivare sul punto e senza considerare "che la testimonianza di IT", contrasta con la circostanza che sin dal 1992 aveva concordato la separazione con la moglie.
Il ricorrente, con il quinto motivo, denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., artt. 115, 116 c.p.c. e art. 156 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il capo
concernente l'assegno di mantenimento. A suo avviso, la Corte d'appello non ha tenuto conto di quanto esposto "nell'atto di appello (al quale rinviamo)" così testualmente, alla pg. 21 e della circostanza che aveva documentato l'evoluzione della condizione lavorativa e reddituale, mediante la produzione della dichiarazione dei redditi. La sentenza impugnata non ha considerato i documenti prodotti, valorizzando le dichiarazioni dei testimoni e non attribuendo rilevanza a quelle da lui rese in sede di interrogatorio formale per evidenziare che la partecipazione a rally automobilistici non richiede affatto il possesso di un elevato tenore di vita, inesattamente desunto anche dalle seguenti ulteriori circostanze:dalla "frequentazione quotidiana" di ristoranti, fondata sulla deposizione del figlio, il quale ha peraltro soltanto riferito di averlo visto "spesso al ristorante";
da un viaggio
all'estero;
dall'acquisto di numerose autovetture di grossa cilindrata, che non è stato dimostrato;
dalla vendita di un capannone che, tuttavia, la stessa pronuncia precisa che è "molto verosimile" gli abbia permesso di lucrare una grossa cifra, utilizzando quindi una locuzione espressiva dell'incertezza della circostanza. Inoltre, la sentenza ha affermato che egli avrebbe fittiziamente venduto un capannone, costituendo una società "immobiliare inoperativa" a mezzo del proprio commercialista tale dr. Luciani, non considerando che quest'ultimo aveva soltanto "sottoscritto la modulistica per la cessazione dell'attività di impresa Serramenti IU", mentre la succitata società ha acquistato l'immobile per costruire un edificio ad un prezzo per nulla sproporzionato, dato che egli non era riuscito ad ottenere un

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