Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/04/2019, n. 09033

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/04/2019, n. 09033
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09033
Data del deposito : 1 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7185-2017 proposto da: BECKER GMBH E CO. SERVICE KG, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE ANGELICO

36/B, presso lo studio dell'avvocato M S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, DEBORA - controricorrente e ricorrente incidentale - k9/4 avverso la sentenza n. 3069/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. M F.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Firenze, con sentenza n. 9584 del 2011, dichiarava il ricorso proposto dalla società B, avverso un verbale di contravvenzione al C.d.S. elevato nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Firenze, inammissibile, per presentazione tardiva dello stesso. In virtù del gravame interposto dalla società soccombente, per la riforma della sentenza resa a seguito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Firenze rigettava l'impugnazione proposta. Avverso la pronuncia del giudice di appello n. 3069 del 2016, la B propone ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. Resiste il Comune di Firenze con apposito controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato a tre ordini di censure.

Ritenuto che

il ricorso incidentale potesse essere accolto, assorbito il principale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente notificato ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell'adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Atteso che: con il primo motivo la B denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 142, comma 2, c.p.c. e 10, Ric. 2017 n. 07185 sez. M2 - ud. 27-09-2018 -2- comma 1. Cost., per aver il giudice d'appello erroneamente ritenuto applicabile per la notifica di atti amministrativi a soggetti residenti all'estero, nel caso di specie in Germania, la disciplina di cui all'art. 201 C.d.S., ancorché regola sussidiaria rispetto a quanto disposto dal codice di rito all'art. 142, comma 2. Ha affermato, infatti, che il rinvio operato da quest'ultima normativa alla Convenzione di Strasburgo del 1977 ratificata dall'Italia e in vigore in materia di notificazione, non possa trovare attuazione, per espressa esclusione della stessa dal proprio ambito di applicazione degli atti amministrativi, nei quali rientra il verbale di contravvenzione per violazione del C.d.S. Ritenendo quindi valida la comunicazione avvenuta a mezzo posta al destinatario. Con il secondo motivo di ricorso principale si eccepisce, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c.: in particolare, la ricorrente lamenta l'erronea applicazione della norma citata, giacché quand'anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, il giudice del gravame ha ritenuto che il vizio non dava luogo ad una ipotesi di inesistenza della stessa, ma solo a nullità della notifica alla B, sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. avendo essa raggiunto il suo scopo, in palese violazione del divieto posto dall'ordinamento tedesco. Con la terza censura la B insiste nel dolersi, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., della violazione e la falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 6 e 11, comma 2, della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, dell'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150, poiché errando il giudice nella corretta disciplina da applicare per le notifiche all'estero — nel caso che qui interessa, in Germania -, ha, altresì, violato l'art. 7, comma 3 del D. Lgs. n.150/2011 dichiarando il ricorso inammissibile per proposizione tardiva dello stesso, non valutando conformemente alla disciplina l'individuazione del dies a quo. Ric. 2017 n. 07185 sez. M2 - ud. 27-09-2018 -3- Precisa, infatti, che per avere un termine finale di scadenza, il c.d. dies ad quem, entro il quale dichiarare la tempestività del ricorso presentato, è necessario
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