Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2017, n. 4788
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La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'Erario. Quest'ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere nei confronti di questi l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. In particolare, l'accettazione con beneficio di inventario è opponibile anche in sede di istanza di rimborso dell'imposta di successione versata, a prescindere dalla mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione di detta imposta, e tanto alla luce di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo n. 346 del 1990, concernente specificamente l'imposta sulle successioni e donazioni, e dall'art. 490 del codice civile, in tema di effetti del beneficio d'inventario in generale. Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R B, unica erede e coniuge di G M., deceduto in data 15.7.1999, impugnò il diniego di rimborso dell'imposta di successione da lei versata in base all'avviso di liquidazione notificatole in data 26.11.2002.
Rappresentò la contribuente di aver accettato l'eredità del M con beneficio di inventario, che l'inventario si era concluso in data 29.7.2000 e che in data 26.1.2001, a seguito della trascrizione della dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori, era stato nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia il curatore per provvedere alla liquidazione dei beni ereditari.
Sostenne, altresì, la B che, ai sensi dell'art. 490 c.c., "l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari edei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti" e che, sino alla conclusione della liquidazione dei beni ereditari l'Ufficio non avrebbe potuto esigere l'imposta, non essendo possibile conoscere l'esatto ammontare dei beni a lei pervenuti ovvero l'attivo ereditario su cui calcolare
l'imposta, specificando che, mentre i beni siti in Perugia erano stati tutti liquidati, non era ancora terminata la liquidazione dei beni siti in Romania.
L'Ufficio, costituendosi, dedusse di aver legittimamente operato in quanto, ai sensi del d.lgs. n. 346 del 1990, anche l'erede che accetta con beneficio di inventario è tenuto a versare l'imposta di successione ai sensi dell'art. 36 comma 2 del citato decreto legislativo, seppure limitata all'asse ereditario netto così come dichiarato, salvo rimborso ai sensi dell'art.42 del medesimo decreto legislativo e a seguito della dimostrazione di ulteriori debiti deducibili ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 346 del 1990.
La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia accolse il ricorso e compensò le spese di lite.
Avverso la sentenza di primo grado l'Ufficio propose ricorso cui resistette la contribuente, la quale propose, a sua volta, appello incidentale in relazione all'operata compensazione delle spese di lite.
Con sentenza depositata in data 22.11.2010 la Commissione Tributaria Regionale rigettò gli appelli proposti e compensò le spese di quel grado.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
L'intimata non ha svolto attività difensiva in