Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2003, n. 14626
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
O L L 4 O 7 B .3 E N ) E , E N 1 C 9 IO -19 A Z P A 1 I R -1 T D IS 1 E 2 G . IC E L R D 9 A 3 IU D E E G T 6 REPUBBLICA ITALIANA 4 E EN . T.N S T * T R (IS IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE146 26 /03 SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO- Primo Presidente f.f. R.G.N. 12936/01 -Dott. Angelo Dott. P VA Consigliere - - Cron.29567 Dott. A E Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. R P - Ud. 05/06/03 Dott. L F D N Consigliere Dott. M G L Consigliere Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. S E - Consigliere - ConsigliereDott. G M B ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RISSONE GIANLUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PAISIELLO 40, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, giusta delega a margine del ricorso; ricorrente 2003 contro се 555 PREFETTURA DI ASTI; 1 intimato -- avverso la sentenza n. 478/01 del Giudice di pace di ASTI, depositata il 19/04/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, giurisdizione dell'a.g.o.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Giudice di pace di Asti, con sentenza del V 19.4.2001, ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'opposizione pro- posta da Gianluca Rissone, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, avverso provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal Prefet- to di Asti ex art. 223, coma 2, del codice della stra- da. Avverso la sentenza il Rissone ha proposto ricorso per cassazione. L'intimata Prefettura non ha volto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando falsa applicazio- ne dell'art. 223 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modi- لگ ficato dal d.lgs. n. 360 del 1993, e vizio di motiva- 2 zione, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudi- ce ordinario, nel presupposto che la cognizione sulla legittimità del provvedimento impugnato spettasse al giudice amministrativo. 2. Il motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Cor- te, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, ha na- tura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente, e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefet- to ai sensi dell'art. 223, comma 2, c.d.s. (sent. n. 10152/98;n. 11951/99;n. 1446/00). Da tale orientamento, recentemente ribadito dalla sentenza n. 1993/03, non vi è motivo di discostarsi. 3. Deve;conseguentemente, affermarsi la giurisdizio- ne del giudice ordinario a conoscere dell'opposizione proposta dall'attuale ricorrente. L'impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Asti. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soc- G combenza. 3 RG 12935/01