Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 16239

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 16239
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16239
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ACCARDI GUGLIELMO nato a ROMA il 19/07/1950 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L C che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio relativamente alla liquidazione del danno patito e l'inammissibilità nel resto;
letta la memoria di conclusioni della difesa.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 28 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Velletri del 27-10-2021, assolveva A G dagli episodi di estorsione continuata allo stesso contestati in relazione ai fatti commessi nelle date 9 maggio e 9 giugno 2014 e rideterminava la pena per il restante episodio del luglio 2014 in anni 3, mesi 2 di reclusione ed C 2.500,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti C e C, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., per difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il fatto del luglio 2014 posto che tale statuizione doveva ritenersi in contraddizione con l'intervenuta assoluzione in secondo grado per i rimanenti episodi;
peraltro la motivazione doveva ritenersi affidata a mere congetture avuto riguardo.ai riscontri alla tesi difensiva desumibili dalle condizioni di salute dell'A che dimostravano la non volontarietà del gesto che aveva portato all'arresto dello stesso;
- nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado;
la corte di appello, nonostante avesse assolto l'imputato da parte degli episodi delittuosi, aveva confermato la condanna dello stesso al risarcimento del danno liquidato in C 5.000,00 dal giudice di primo grado per tutti e tre gli episodi originariamente contestati;
tale decisione doveva ritenersi affetta da vizio poiché l'assoluzione parziale doveva comportare una riduzione del danno risarcibile;
- nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen..
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