Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18824

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/05/2023, n. 18824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18824
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D O nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il 26/08/1975 A E nato a CROTONE il 30/03/1977 avverso il DECRETO del 01/02/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M T B letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, V S che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria depositata dall'avvocato Michele D'AGOSTINO, nell'interesse del ricorrente O D, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, con cui insiste nei motivi di ricorso, e conclude per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Milano, Sezione Misure di prevenzione, con provvedimento del 21 marzo 2019 disponeva la confisca di prevenzione, nei confronti di O D e della moglie E A, in relazione a una pluralità di beni, costituiti dal saldo attivo di un conto corrente presso Banca Intesa San Paolo intestato a E A, da due polizze assicurative accese da O D, dalla somma di euro 60.000,00 in contanti rivenuta all'interno di un cassetta di sicurezza intestata a E A, nonché dall'intero capitale sociale della YCE Immobiliare s.r.l. intestato a E A, con il relativo complesso aziendale, del quale risultavano far parte anche diversi immobili specificatamente individuati già in sede di sequestro ( in totale 10 cespiti).

1.1. La Corte di appello di Milano, con decreto del 30 gennaio 2020, riformava parzialmente il decreto del primo giudice fissando la data di inizio della pericolosità del Demasi all'agosto 2010, e, conseguentemente, revocando la confisca in relazione all'immobile sito in Zelo Surrigone alla via Leopardi n. 40, e al saldo attivo del rapporto bancario presso Poste Italiane intestata a E A, in quanto precedenti a tale epoca, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

1.2. La Corte di Cassazione - I sezione - con sentenza n. 12035/2021 del 28/01/2021, ha annullato con rinvio il provvedimento della Corte di appello, limitatamente alla confisca delle quote della società YCE immobiliare s.r.l. e del relativo complesso aziendale, comprensivo di plurimi cespiti specificamente indicati nel decreto del Tribunale di Milano, ad eccezione dell'immobile sito in Zelo Surrigone via G. Leopardi n. 40, già restituito dalla Corte di appello. Confermava, invece, la misura ablatoria adottata in primo grado con riferimento ai restanti beni. Più precisamente, la Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei Giudici di secondo grado, che, con riguardo alla pericolosità del proposto - rappresentata dalla sua appartenenza alla locale della 'ndrangheta di Giussano, come acclarata con sentenza di condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed altri connessi reati - accoglievano i rilievi difensivi secondo cui il momento iniziale di tale pericolosità doveva postergarsi all'agosto del 2010, quando Demasi, secondo quanto accertato in sede penale, era entrato a far parte di detta 'locale';
mentre, disattendevano le altre censure che intendevano porre un termine finale alla medesima pericolosità, facendolo coincidere con la data 11 settembre 2011 in cui Demasi era stato arrestato, per rimanere in seguito sottoposto alla custodia cautelare, all'esecuzione della pena detentiva inflitta per i reati di cui sopra e, infine, all'affidamento in prova. Allo stesso modo, il Giudice di legittimità ha convalidato la valutazione dei Giudici merito quanto alla ravvisata sproporzione con riferimento all'attivo di conto corrente, alle polizze assicurative, e al danaro contante rinvenuto nella cassetta di sicurezza intestata alla Astorino. Per le quote sociali della YCE Immobiliare s.r.l. e il relativo compendio immobiliare, invece, la Corte di cassazione ha osservato che la società è stata costituita in data 08 marzo 2010, con conferimento da parte del proposto, in quota pari al 95% del capitale, del valore della ditta individuale YCE GES, la cui attività era iniziata nel 2008 ( dunque, prima dell'inizio della , pericolosità);
la restante parte veniva conferita in danaro dalla moglie, E A, con euro 1000,00 in contanti. Con la sentenza rescindente è stata censurata l'ordinanza della Corte di appello per avere omesso di verificare se gli acquisti fossero stati affrontati con immissioni da parte del proposto (così da ritenersi ingiustificate) oppure con il ricorso a finanziamento bancario e servendosi degli introiti provenienti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale. Inoltre, osservava la Corte di cassazione, con riguardo agli immobili ubicati in Trezzano del Naviglio, non era stato svolto alcun approfondimento circa la titolarità dell'altra società comparsa nella vicenda ( YCE GES s.r.I.), idoneo a confrontarsi con le deduzioni difensive che configuravano una più ampia ricostruzione dell'iniziativa imprenditoriale.

1.3. In sede di rinvio, con il decreto impugnato, la Corte di appello di Milano ha riformato parzialmente quello del Tribunale meneghino, del 21 marzo 2019, revocando la misura di prevenzione patrimoniale della confisca ivi disposta nei confronti dei coniugi Demasi - Astorino limitatamente al 100% delle quote della società YCE Immobiliare s.r.l. con sede in Motta Visconti, via del Cavo n. 41, e, quanto al relativo compendio aziendale, ha disposto la revoca della misura ablativa solo con riguardo al capannone artigianale sito in Zelo Surrigone alla via Leopardi n. 42, piano T, in quanto bene acquistato da YCE Immobiliare nel febbraio 2013 quando il proposto si trovava già in stato di custodia cautelare in carcere, riscattando per la somma di euro
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